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Ordinanza — n. 48878/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48878/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48878/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA \ ) sul ricorso proposto da: BELLILLI UMBERTO nato a ROMA il 10/04/1963 avverso l'ordinanza del 17/04/2023 del TRIBUNALE di RIETIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; e IN DIRITTO Rilevato che il ricorso è proposto avverso l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione con la quale sono stati revocati i benefici dell'indulto concessi a Umberto Bellilli, per avere l'imputato riportato condanna per il reato di cui all'art.648 cod. pen. commesso in data 20 febbraio 2008, alla pena di anni due di reclusione ed euro seicento di multa, con sentenza rivenuta definitiva in data 4 dicembre 2018. Considerato che il ricorso per cassazione avverso il descritto provvedimento per vizio di motivazione e violazione della legge n. 241 del 2006, risulta proposto personalmente dal Bellilli, senza ministero del difensore, in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente, così imponendo che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 48878/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011). Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale riduzione della pena prescrizione della pena adeguamento della pena esecuzione della pena detentiva sostitutiva restituzione del termine
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Testo completo

a seguente ORDINANZA \ ) sul ricorso proposto da: BELLILLI UMBERTO nato a ROMA il 10/04/1963 avverso l'ordinanza del 17/04/2023 del TRIBUNALE di RIETIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO Rilevato che il ricorso è proposto avverso l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione con la quale sono stati revocati i benefici dell'indulto concessi a Umberto Bellilli, per avere l'imputato riportato condanna per il reato di cui all'art.648 cod. pen. commesso in data 20 febbraio 2008, alla pena di anni due di reclusione ed euro seicento di multa, con sentenza rivenuta definitiva in data 4 dicembre 2018. Considerato che il ricorso per cassazione avverso il descritto provvedimento per vizio di motivazione e violazione della legge n. 241 del 2006, risulta proposto personalmente dal Bellilli, senza ministero del difensore, in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente, così imponendo che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011). Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Pre id