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Ordinanza — n. 48875/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48875/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48875/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA - ( sul ricorso proposto da: MARIGLIANO ALEX nato a SALERNO il 04/06/2003 avverso la sentenza del 28/03/2023 del GIP TRIBUNALE di NOCERA INFERIOREik-)r,4'`)dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; e IN DIRITTO Rilevato che il ricorso attinge la sentenza di applicazione della pena richiesta dalle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore nei confronti di Alex Marigliano, in relazione ai reati di detenzione e porto in luogo pubblico di una pistola semiautomatica con matricola abrasa funzionante, nella misura di anni due, mesi due di reclusione ed euro mille di multa, nella parte in cui la pronuncia non avrebbe motivato adeguatamente in tema di responsabilità, circa la concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sull'inesistenza di cause di cui all'art. 129 cod. proc. pen., nonché per violazione dell'art. 43 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 131-bis cod. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 43 cod. pen; Ordinanza — n. 48875/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore nei confronti di Alex Marigliano, in relazione ai reati di detenzione e porto in luogo pubblico di una pistola semiautomatica con matricola abrasa funzionante, nella misura di anni due, mesi due di reclusione ed euro mille di multa, nella parte in cui la pronuncia non avrebbe motivato adeguatamente in tema di responsabilità, circa la concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sull'inesistenza di cause di cui all'art. 129 cod. proc. pen., nonché per violazione dell'art. 43 cod. pen.

Parole chiave

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censure procedurali condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale motivazione inadeguata delle censure costituzionali indigenza processuale non provata prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
e IN DIRITTO Rilevato che il ricorso attinge la sentenza di applicazione della pena richiesta dalle parti, ex art. 444 cod.
art. 131-bis cod. pen
art. 129 cod. proc. pen
pen., sull'inesistenza di cause di cui all'art. 129 cod. proc. pen., nonché per violazione dell'art.
art. 43 cod. pen
pen., nonché per violazione dell'art. 43 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA - ( sul ricorso proposto da: MARIGLIANO ALEX nato a SALERNO il 04/06/2003 avverso la sentenza del 28/03/2023 del GIP TRIBUNALE di NOCERA INFERIOREik-)r,4'`)dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO Rilevato che il ricorso attinge la sentenza di applicazione della pena richiesta dalle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore nei confronti di Alex Marigliano, in relazione ai reati di detenzione e porto in luogo pubblico di una pistola semiautomatica con matricola abrasa funzionante, nella misura di anni due, mesi due di reclusione ed euro mille di multa, nella parte in cui la pronuncia non avrebbe motivato adeguatamente in tema di responsabilità, circa la concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sull'inesistenza di cause di cui all'art. 129 cod. proc. pen., nonché per violazione dell'art. 43 cod. pen.

Considerato che i motivi non sono consentiti, dopo la modifica introdotta dalla legge n. 103 del 2017, posto che il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.).

Rilevato, altresì, che il giudice, nell'applicare la pena concordata, ha ratificato l'accordo intervenuto tra le parti e ha escluso motivatamente (cfr. pag.

2) che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 cod. proc. pen. per il proscioglimento dell'odierno ricorrente (facendo riferimento agli esiti dell'arresto in flagranza dell'imputato, al contenuto dell'ordinanza di convalida dell'arresto e al verbale di interrogatorio del Marigliano). Considerato che nel provvedimento impugnato è stato, inoltre, dato atto della correttezza della proposta qualificazione giuridica dei fatti contestati e della congruità del trattamento sanzionatorio dalle stesse parti proposto. Ritenuto che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 settembre 2023 Il Consigliere estensore T T A Il Pr