Ordinanza — n. 48737/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOP MOUSSA nato il 24/07/2001 avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;RilevatoVil ricorso proposto da Moussa Diop, che, con un unico motivo, deduce la violazione di legge in relazione all'art. 62-bis cod. pen., è inammissibile in quanto la Corte di merito, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica e immune da errore di diritto, non ha ravvisato i presupposti per una mitigazione della pena alla luce della pluralità di arresti e di condanne per analoghe violazioni alla normativa in materia di sostanze stupefacenti, elemento certamente valutabile a tale scopo (cfr.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 62-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 48737/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 62-bis cod. pen., è inammissibile in quanto la Corte di merito, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica e immune da errore di diritto, non ha ravvisato i presupposti per una mitigazione della pena alla luce della pluralità di arresti e di condanne per analoghe violazioni alla normativa in materia di sostanze stupefacenti, elemento certamente valutabile a tale scopo (cfr.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOP MOUSSA nato il 24/07/2001 avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;RilevatoVil ricorso proposto da Moussa Diop, che, con un unico motivo, deduce la violazione di legge in relazione all'art. 62-bis cod. pen., è inammissibile in quanto la Corte di merito, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica e immune da errore di diritto, non ha ravvisato i presupposti per una mitigazione della pena alla luce della pluralità di arresti e di condanne per analoghe violazioni alla normativa in materia di sostanze stupefacenti, elemento certamente valutabile a tale scopo (cfr.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 novembre 2023.