Ordinanza — n. 48734/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPE MOR nato il 25/01/1981 avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato il ricorso proposto da Mor Pape, che, con un unico motivo, deduce il vizio di motivazione in relazione all'entità della pena inflitta, è inammissibile in quanto la Corte di merito, con un apprezzamento di fatto non manifestamente illogico - e quindi non censurabile in questa sede di legittimità - ha ribadita la congruità della pena, di poco superiore al minimo edittale, valorizzando la natura della sostanza stupefacente, la condotta dell'imputato al momento del controllo, avendo egli ingoiato gli ovuli contenenti la cocaina, e i precedenti penali; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 48734/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 novembre 2023.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPE MOR nato il 25/01/1981 avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato il ricorso proposto da Mor Pape, che, con un unico motivo, deduce il vizio di motivazione in relazione all'entità della pena inflitta, è inammissibile in quanto la Corte di merito, con un apprezzamento di fatto non manifestamente illogico - e quindi non censurabile in questa sede di legittimità - ha ribadita la congruità della pena, di poco superiore al minimo edittale, valorizzando la natura della sostanza stupefacente, la condotta dell'imputato al momento del controllo, avendo egli ingoiato gli ovuli contenenti la cocaina, e i precedenti penali; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 novembre 2023.