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Ordinanza — n. 48733/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48733/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48733/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABOU SEDA MAHMOUD HOSNY MOHAMED nato il 24/09/1982 avverso la sentenza del 11/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; 014 t RilevatoVil primo motivo di ricorso proposto da Abou Seda Mahmoud Hosny Mohamed, che deduce la violazione dell'at. 606, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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art. 273 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 48733/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 606, comma 1, lett.

Parole chiave

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attenuazione della pena condono delle spese procedurali alleggerimento della pena riduzione della multa riduzione delle tasse riduzione dell'assegno per grandi invalidi

Disposizioni normative citate

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art. 273 cod. proc. pen
per violazione dell'art. 273 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABOU SEDA MAHMOUD HOSNY MOHAMED nato il 24/09/1982 avverso la sentenza del 11/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; 014 t RilevatoVil primo motivo di ricorso proposto da Abou Seda Mahmoud Hosny Mohamed, che deduce la violazione dell'at. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen. per violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. e per la mancanza della conoscenza effettiva del procedimento in capo all'imputato, è inammissibile non solo perché la doglianza non era stata dedotta con l'atto di appello, ma perché, in ogni caso, come ammesso dal difensore l'imputato, già dichiarato latitante nel corso del dibattimento di primo grado, ha comunque avuto conoscenza effettiva del processo (quantomeno) nell'agosto 2022, e, quindi, è stato in grado di esercitare tutti i diritti difensivi; rilevato che il secondo motivo, che lamenta il vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile, avendo la Corte di merito, con un apprezzamento di fatto non manifestamente illogico - e quindi non censurabile in questa sede di legittimità - individuato, quale elemento ostativo a una riduzione di pena, le plurime condanne, con vari alias, anche successive ai fatti per cui è processo; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 novembre 2023.