Ordinanza — n. 48731/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VINERBI CRISTOFORO WALTER nato a PRATO il 31/01/1975 avverso la sentenza del 16/06/2022 del TRIBUNALE di PRATOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Visto l'appello proposto da Cristoforo Walter Vinerbi avverso la sentenza del Tribunale di Prato, che ha condannato l'imputato alla pena di 3.800 euro di ammenda per il reato di cui agli artt. 81, 727 cod. pen.; visto il provvedimento della Corte di appello di Firenze emesso il 6 luglio 2023, che, rilevata l'inappellabilità della sentenza impugnata, ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte; ritenuto che l'istituto della conversione dell'impugnazione previsto dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., ispirato al principio di conservazione degli atti, determina unicamente l'automatico trasferimento del procedimento dinanzi al giudice competente in ordine alla impugnazione secondo le norme processuali e non comporta una deroga alle regole proprie del giudizio di impugnazione correttamente qualificato, sicché l'atto convertito deve avere i requisiti di sostanza e forma stabiliti ai fini dell'impugnazione che avrebbe dovuto essere proposta (Sez. 1, n. 2846 del 08/04/1999, Annibaldi, Rv. 213835), ciò che è non ravvisabile nel caso di specie, in quanto con l'impugnazione vengono poste solo questioni di fatto relative alla valutazione delle prove, non consentite in sede di legittimità, e, in ogni caso, la richiesta di esclusione della parte civile non risulta essere stata eccepita, a pena di decadenza, nella fase delle questioni preliminari (Sez. 3, n. 15768 del 18/02/2020, O., Rv. 280264), sicché non è deducibile per la prima volta con l'atto di impugnazione; rilevato che la richiesta di liquidazione della spese depositata dal difensore della parte civile, dall'avv.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 48731/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Claudia Ricci del foro di Roma, è tardiva, e, quindi, nulla è dovuto alla predetta parte civile, stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VINERBI CRISTOFORO WALTER nato a PRATO il 31/01/1975 avverso la sentenza del 16/06/2022 del TRIBUNALE di PRATOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Visto l'appello proposto da Cristoforo Walter Vinerbi avverso la sentenza del Tribunale di Prato, che ha condannato l'imputato alla pena di 3.800 euro di ammenda per il reato di cui agli artt. 81, 727 cod. pen.; visto il provvedimento della Corte di appello di Firenze emesso il 6 luglio 2023, che, rilevata l'inappellabilità della sentenza impugnata, ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte; ritenuto che l'istituto della conversione dell'impugnazione previsto dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., ispirato al principio di conservazione degli atti, determina unicamente l'automatico trasferimento del procedimento dinanzi al giudice competente in ordine alla impugnazione secondo le norme processuali e non comporta una deroga alle regole proprie del giudizio di impugnazione correttamente qualificato, sicché l'atto convertito deve avere i requisiti di sostanza e forma stabiliti ai fini dell'impugnazione che avrebbe dovuto essere proposta (Sez. 1, n. 2846 del 08/04/1999, Annibaldi, Rv. 213835), ciò che è non ravvisabile nel caso di specie, in quanto con l'impugnazione vengono poste solo questioni di fatto relative alla valutazione delle prove, non consentite in sede di legittimità, e, in ogni caso, la richiesta di esclusione della parte civile non risulta essere stata eccepita, a pena di decadenza, nella fase delle questioni preliminari (Sez. 3, n. 15768 del 18/02/2020, O., Rv. 280264), sicché non è deducibile per la prima volta con l'atto di impugnazione; rilevato che la richiesta di liquidazione della spese depositata dal difensore della parte civile, dall'avv.
Claudia Ricci del foro di Roma, è tardiva, e, quindi, nulla è dovuto alla predetta parte civile, stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 novembr