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Ordinanza — n. 48730/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48730/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48730/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RACHIDI KAMAL nato il 01/01/1980 avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato l'unico motivo di ricorso proposto da Kamal Rachidi, che deduce il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità, sul presupposto che l'acquirente, tale Di Natale, in dibattimento non ha riconosciuto l'imputato come il soggetto che gli vendette lo stupefacente, è inammissibile in quanto pone una questione di fatto, non consentita in sede di legittimità, che, comunque, la Corte di appello ha rigettato con logica motivazione, laddove ha evidenziato non solo che l'acquirente, nell'immediatezza, aveva riconosciuto nel Rachidi, da lui conosciuto come Kent, il proprio fornitore abituale di stupefacente, ma che pure il m.11o Dimascio, che assistette allo scambio di droga, rispondendo a una specifica domanda sul punto, ha indicato nell'imputato la persona che cedette lo stupefacente al Di Natale; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 48730/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 novembre 2023.

Parole chiave

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allegazioni fattuali non credibili allegazione motivata motivazione tardiva risposta alla petizione prove tardive asserzione difendibile

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RACHIDI KAMAL nato il 01/01/1980 avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato l'unico motivo di ricorso proposto da Kamal Rachidi, che deduce il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità, sul presupposto che l'acquirente, tale Di Natale, in dibattimento non ha riconosciuto l'imputato come il soggetto che gli vendette lo stupefacente, è inammissibile in quanto pone una questione di fatto, non consentita in sede di legittimità, che, comunque, la Corte di appello ha rigettato con logica motivazione, laddove ha evidenziato non solo che l'acquirente, nell'immediatezza, aveva riconosciuto nel Rachidi, da lui conosciuto come Kent, il proprio fornitore abituale di stupefacente, ma che pure il m.11o Dimascio, che assistette allo scambio di droga, rispondendo a una specifica domanda sul punto, ha indicato nell'imputato la persona che cedette lo stupefacente al Di Natale; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 novembre 2023.