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Ordinanza — n. 48729/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48729/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48729/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JARMOUNI KAMAL (CUI 04570E8) nato il 08/07/1991 avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato l'unico motivo di ricorso proposto da Kamal Jarmouni, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena base, è inammissibile in quanto inerente al trattamento punitivo congruamente motivato, avendo la Corte territoriale, con apprezzamento fattuale non manifestamente illogico, ribadito la congruità della pena, di poco superiore al minimo edittale, alla luce del rilevante quantitativo di cocaina sequestrato, pari a 2.840 dosi; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 48729/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 novembre 2023.

Parole chiave

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carenza di credibilità oggettiva falsa dichiarazione della parte identificazione credibile verosimiglianza della persecuzione prova facilitata censura dell'apprezzamento delle prove

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JARMOUNI KAMAL (CUI 04570E8) nato il 08/07/1991 avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato l'unico motivo di ricorso proposto da Kamal Jarmouni, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena base, è inammissibile in quanto inerente al trattamento punitivo congruamente motivato, avendo la Corte territoriale, con apprezzamento fattuale non manifestamente illogico, ribadito la congruità della pena, di poco superiore al minimo edittale, alla luce del rilevante quantitativo di cocaina sequestrato, pari a 2.840 dosi; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 novembre 2023.