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Ordinanza — n. 48727/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48727/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48727/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHIRRU MARCO nato a OMEGNA il 26/07/1994 avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato il ricorso proposto da Marco Schirru, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione all'affermazione della penale responsabilità e, in subordine, al mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 114 cod. peri., è inammissibile perché sia non evidenzia specifici profili di illogicità della motivazione emergenti dal provvedimento impugnato, sia perché si limita a prospettare una rivalutazione dei dati probatori.

Regesto Legislator

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art. 114 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 48727/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 114 cod. peri., è inammissibile perché sia non evidenzia specifici profili di illogicità della motivazione emergenti dal provvedimento impugnato, sia perché si limita a prospettare una rivalutazione dei dati probatori.

Parole chiave

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revisione della sentenza penale responsabilità penale gravi addebiti penali responsabilità penale dei minori esame di cassazione verdetto di colpevolezza

Disposizioni normative citate

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art. 114 cod. pen
6-8 della sentenza impugnata), che, peraltro, nemmeno il ricorrente ha evidenziato; per altro verso, facendo corretta applicazione del principio secondo cui per l'integrazione dell'attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 cod.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHIRRU MARCO nato a OMEGNA il 26/07/1994 avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato il ricorso proposto da Marco Schirru, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione all'affermazione della penale responsabilità e, in subordine, al mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 114 cod. peri., è inammissibile perché sia non evidenzia specifici profili di illogicità della motivazione emergenti dal provvedimento impugnato, sia perché si limita a prospettare una rivalutazione dei dati probatori.

Invero, la Corte di merito, per un verso, ha ribadito l'affermazione della penale responsabilità all'esito di un'attenta analisi sia del materiale probatorio, sia della versione dell'imputato e del coimputato Porcu, stimata inattendibile con un percorso argomentativo immune da aporie logiche (cfr. p. 6-8 della sentenza impugnata), che, peraltro, nemmeno il ricorrente ha evidenziato; per altro verso, facendo corretta applicazione del principio secondo cui per l'integrazione dell'attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 cod. pen., non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve, rispetto all'evento, da risultare trascurabile nell'economia generale del crimine commesso (da ultimo, Sez. 4, n. 26525 del 07/06/2023, Malfarà, Rv. 284771), ha escluso la sussistenza dei presupposti integranti l'invocata attenuante sulla base del non trascurabile apporto causale dell'imputato, il quale, essendo pienamente a conoscenza dell'occultamento della droga, pari dieci panetti di hashish del peso complessivo di un kg., all'interno della vettura, è stato esecutore materiale della condotta tipica di trasporto; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 novembre