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Ordinanza — n. 48724/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to late filing after lawyer signature law change.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48724/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal filed by Elia Spolaor inadmissible because it was submitted personally by the defendant after the mandatory lawyer signature requirement took effect. The court noted that the 2017 amendment to the Criminal Procedure Code requires appeals to be signed by a registered lawyer, rendering the defendant's personal signature irrelevant. Consequently, the court imposed a fine of 3,000 euros and ordered the defendant to cover procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 613 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals filed personally by the defendant after the mandatory lawyer signature requirement became effective are inadmissible, and no fault exists in the court's determination of this procedural defect.

Parole chiave

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Criminal Procedure Code Appeal Admissibility Lawyer Signature Requirement Personal Filing Prohibition Procedural Fine Cassa delle Ammende Late Filing Consequence requisito della firma autografa

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
103 del 23 giugno 2017, che, a decorrere dal 3 agosto 2017, ha modificato l'art. 613 cod. proc. pen., nel senso di imporre la sottoscrizione del ricorso di legittimità esclusivamente da parte di un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.
Art. 616 cod. proc. pen.
281475); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
art. 613 cod. proc. pen
103 del 23 giugno 2017, che, a decorrere dal 3 agosto 2017, ha modificato l'art. 613 cod. proc. pen., nel senso di imporre la sottoscrizione del ricorso di legittimità esclusivamente da parte di un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.
art. 616 cod. proc. pen
281475); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, Sentenza n. 23631 del 19/03/2018, Maisano
pen., nel senso di imporre la sottoscrizione del ricorso di legittimità esclusivamente da parte di un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 5, Sentenza n. 23631 del 19/03/2018, Maisano, Rv.
Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo
273282), essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, l'autenticazione della sottoscrizione dell'imputato da parte del difensore (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPOLAOR ELIA nato a VENEZIA il 17/06/1992 avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA Ld_ato;vviso alle udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che il ricorso di Elia Spolaor è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato in epoca successiva all'entrata in vigore della I. n. 103 del 23 giugno 2017, che, a decorrere dal 3 agosto 2017, ha modificato l'art. 613 cod. proc. pen., nel senso di imporre la sottoscrizione del ricorso di legittimità esclusivamente da parte di un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 5, Sentenza n. 23631 del 19/03/2018, Maisano, Rv. 273282), essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, l'autenticazione della sottoscrizione dell'imputato da parte del difensore (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 novembre 2023.