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Ordinanza — n. 48714/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48714/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48714/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PICCONE FILIPPO nato a CELANO il 20/09/1961 avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che i primi due motivi del ricorso di Filippo Piccone, che deducono la violazione dell'art. 604 cod. proc. pen. in quanto la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per l'errata determinazione della pena con riferimento alla continuazione, sono inammissibili in quanto, del tutto correttamente, la Corte di merito, in accoglimento del motivo di appello, ha provveduto a rideterminare la pena secondo i parametri di legge, e quindi non computando l'aumento per la continuazione, peraltro nemmeno oggetto di contestazione nel capo di imputazione, e concedendo i doppi benefici di legge; rilevato che il terzo motivo, che deduce il vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo per asserite difficoltà relative al funzionamento del programma gestionale e contabile in uso all'epoca dei fatti, è parimenti inammissibile in quanto la doglianza, per un verso, è articolata in fatto, e, per altro verso, non è scandita dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, la quale, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica, ha accertato che non è emerso per quale ragione nella dichiarazione fiscale non siano stati riportati i dati corretti che avrebbero potuto essere estratti dai documenti fiscali che pacificamente erano nella disponibilità della società, tanto che furono offerti all'Agenzia delle Entrate in sede di accertamento; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 604 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 48714/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 604 cod. proc. pen. in quanto la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per l'errata determinazione della pena con riferimento alla continuazione, sono inammissibili in quanto, del tutto correttamente, la Corte di merito, in accoglimento del motivo di appello, ha provveduto a rideterminare la pena secondo i parametri di legge, e quindi non computando l'aumento per la continuazione, peraltro nemmeno oggetto di contestazione nel capo di imputazione, e concedendo i doppi benefici di legge; rilevato che il terzo motivo, che deduce il vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo per asserite difficoltà relative al funzionamento del programma gestionale e contabile in uso all'epoca dei fatti, è parimenti inammissibile in quanto la doglianza, per un verso, è articolata in fatto, e, per altro verso, non è scandita dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, la quale, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica, ha accertato che non è emerso per quale ragione nella dichiarazione fiscale non siano stati riportati i dati corretti che avrebbero potuto essere estratti dai documenti fiscali che pacificamente erano nella disponibilità della società, tanto che furono offerti all'Agenzia delle Entrate in sede di accertamento; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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inoltro della dichiarazione fiscale omissione della contabilità assistenza amministrativa fiscale esame degli atti fiscali omissione del contribuente complicità in sottrazione d'imposta

Disposizioni normative citate

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art. 604 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PICCONE FILIPPO nato a CELANO il 20/09/1961 avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che i primi due motivi del ricorso di Filippo Piccone, che deducono la violazione dell'art. 604 cod. proc. pen. in quanto la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per l'errata determinazione della pena con riferimento alla continuazione, sono inammissibili in quanto, del tutto correttamente, la Corte di merito, in accoglimento del motivo di appello, ha provveduto a rideterminare la pena secondo i parametri di legge, e quindi non computando l'aumento per la continuazione, peraltro nemmeno oggetto di contestazione nel capo di imputazione, e concedendo i doppi benefici di legge; rilevato che il terzo motivo, che deduce il vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo per asserite difficoltà relative al funzionamento del programma gestionale e contabile in uso all'epoca dei fatti, è parimenti inammissibile in quanto la doglianza, per un verso, è articolata in fatto, e, per altro verso, non è scandita dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, la quale, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica, ha accertato che non è emerso per quale ragione nella dichiarazione fiscale non siano stati riportati i dati corretti che avrebbero potuto essere estratti dai documenti fiscali che pacificamente erano nella disponibilità della società, tanto che furono offerti all'Agenzia delle Entrate in sede di accertamento; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 novembre 202