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Ordinanza — n. 48713/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48713/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48713/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUOCCO CIRO nato a SCAFATI il 23/01/1993 avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che il primo motivo del ricorso di Ciro Ruocco, che deduce il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 6 I. n. 489 del 2001 a causa di un errore sul programma delle partite, è inammissibile in quanto la doglianza non è scandita dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, la quale ha ravvisato il dolo evidenziando sia che l'imputato aveva parzialmente adempiuto agli obblighi in relazione alla partita del 6 dicembre 2015, sia che, in ogni caso, è onere dell'interessato tenersi informato sui programmi delle manifestazioni sportive coinvolte dal provvedimento (cfr.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 48713/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 novembre 2023.

Parole chiave

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diritto dello sport calciatore professionista violazione del segnale luminoso risarcimento per atto illecito oltraggio alla corte norme sulla concorrenza

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUOCCO CIRO nato a SCAFATI il 23/01/1993 avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che il primo motivo del ricorso di Ciro Ruocco, che deduce il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 6 I. n. 489 del 2001 a causa di un errore sul programma delle partite, è inammissibile in quanto la doglianza non è scandita dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, la quale ha ravvisato il dolo evidenziando sia che l'imputato aveva parzialmente adempiuto agli obblighi in relazione alla partita del 6 dicembre 2015, sia che, in ogni caso, è onere dell'interessato tenersi informato sui programmi delle manifestazioni sportive coinvolte dal provvedimento (cfr.

Sez. 3, n. 7948 del 03/11/2016, dep. 2017, Morelli, Rv. 269318), e, sul punto, il motivo è del tutto generico; rilevato che il secondo motivo, che eccepisce un asserito errore di calcolo nella determinazione della pena, è parimenti inammissibile, in quanto il Tribunale correttamente aveva ridotto la pena base per effetto delle riconosciute circostanze attenuanti generiche (non avendo, invece, ritenuto la sussistenza della contestata recidiva), quindi aumentato la pena per la continuazione, e, infine, operato la riduzione di un terzo per la scelta del rito; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 novembre 2023.