Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 48710/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48710/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48710/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABIS LUCA nato a ORISTANO il 19/04/1979 avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso di Luca Abis, che deduce l'erronea applicazione di legge in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, è inammissibile in quanto la doglianza non è scandita dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, la quale ha ravvisato il dolo di evasione, sul presupposto che l'omesso inserimento nelle dichiarazioni dei redditi e dell'i.v.a. delle fatture occultate (copia delle quali era stata reperita presso i clienti della ditta verificata) aveva ottenuto lo scopo che l'imputato si era prefissato, ossia il mancato pagamento delle imposte; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa„ di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 48710/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 novembre 2023.

Parole chiave

Generato dall'IA
evasione all'obbligo di contribuzione elusione fiscale dazi doganali non pagati tentata sottrazione d'imposta frode fiscale in materia doganale obbligo della denunzia doganale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
delle fatture occultate (copia delle quali era stata reperita presso i clienti della ditta verificata) aveva ottenuto lo scopo che l'imputato si era prefissato, ossia il mancato pagamento delle imposte; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABIS LUCA nato a ORISTANO il 19/04/1979 avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso di Luca Abis, che deduce l'erronea applicazione di legge in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, è inammissibile in quanto la doglianza non è scandita dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, la quale ha ravvisato il dolo di evasione, sul presupposto che l'omesso inserimento nelle dichiarazioni dei redditi e dell'i.v.a. delle fatture occultate (copia delle quali era stata reperita presso i clienti della ditta verificata) aveva ottenuto lo scopo che l'imputato si era prefissato, ossia il mancato pagamento delle imposte; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa„ di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 novembre 2023.