Ordinanza — n. 48710/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABIS LUCA nato a ORISTANO il 19/04/1979 avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso di Luca Abis, che deduce l'erronea applicazione di legge in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, è inammissibile in quanto la doglianza non è scandita dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, la quale ha ravvisato il dolo di evasione, sul presupposto che l'omesso inserimento nelle dichiarazioni dei redditi e dell'i.v.a. delle fatture occultate (copia delle quali era stata reperita presso i clienti della ditta verificata) aveva ottenuto lo scopo che l'imputato si era prefissato, ossia il mancato pagamento delle imposte; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa„ di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 48710/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 novembre 2023.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABIS LUCA nato a ORISTANO il 19/04/1979 avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso di Luca Abis, che deduce l'erronea applicazione di legge in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, è inammissibile in quanto la doglianza non è scandita dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, la quale ha ravvisato il dolo di evasione, sul presupposto che l'omesso inserimento nelle dichiarazioni dei redditi e dell'i.v.a. delle fatture occultate (copia delle quali era stata reperita presso i clienti della ditta verificata) aveva ottenuto lo scopo che l'imputato si era prefissato, ossia il mancato pagamento delle imposte; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa„ di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 novembre 2023.