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Ordinanza — n. 48706/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48706/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48706/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KAMAL ELIDRISSI REDOUANE nato il 19/10/1991 avverso l'ordinanza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; s Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra i reati indicati nell'istanza, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che Kamal Elidrissi Redouane , sin dalla consumazione dei primi reati (violazione della legge stupefacenti commessa il 6 marzo 2011), avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quelli successivi (sempre per violazione della legge stupefacenti) commessi 11'11 aprile 2014 e da novembre 2018 sino ad aprile 2019, tenuto conto della distanza temporale tra essi (di vari anni), delle differenti modalità di esecuzione degli stessi atteso che il primo reato era stato commesso in concorso con altri e gli altri due dal ricorrente da solo, nonché della assenza di elementi a conferma della sussistenza della condizione di tossicodipendente e della necessità di procurarsi il denaro per acquistare lo stupefacente.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 48706/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra i reati indicati nell'istanza, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che Kamal Elidrissi Redouane , sin dalla consumazione dei primi reati (violazione della legge stupefacenti commessa il 6 marzo 2011), avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quelli successivi (sempre per violazione della legge stupefacenti) commessi 11'11 aprile 2014 e da novembre 2018 sino ad aprile 2019, tenuto conto della distanza temporale tra essi (di vari anni), delle differenti modalità di esecuzione degli stessi atteso che il primo reato era stato commesso in concorso con altri e gli altri due dal ricorrente da solo, nonché della assenza di elementi a conferma della sussistenza della condizione di tossicodipendente e della necessità di procurarsi il denaro per acquistare lo stupefacente.

Parole chiave

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criminalità persistente dipendenza da sostanze stupefacenti riduzione della pena commisurazione della pena per stupefacenti guida recidiva in stato di ebbrezza abbandono del procedimento penale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KAMAL ELIDRISSI REDOUANE nato il 19/10/1991 avverso l'ordinanza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; s

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra i reati indicati nell'istanza, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che Kamal Elidrissi Redouane , sin dalla consumazione dei primi reati (violazione della legge stupefacenti commessa il 6 marzo 2011), avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quelli successivi (sempre per violazione della legge stupefacenti) commessi 11'11 aprile 2014 e da novembre 2018 sino ad aprile 2019, tenuto conto della distanza temporale tra essi (di vari anni), delle differenti modalità di esecuzione degli stessi atteso che il primo reato era stato commesso in concorso con altri e gli altri due dal ricorrente da solo, nonché della assenza di elementi a conferma della sussistenza della condizione di tossicodipendente e della necessità di procurarsi il denaro per acquistare lo stupefacente.

In tale contesto i reati commessi sembrano, plausibilmente, riconducibili ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale non meritevole dell'applicazione di istituti di favore; Rilevato, altresì, che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembr