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Ordinanza — n. 48705/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48705/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48705/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRIGLIA MARELLA nato a ALPIGNANO il 11/02/1992 avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che le censure della ricorrente, oltre a costituire la mera riproposizione dei motivi di appello, sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, della Corte di appello di Torino che ha dichiarato Marella Briglia responsabile dei reati lei ascritti; Rilevato, in particolare, che la Corte territoriale ha coerentemente escluso la decisività della deposizione della teste Valeria Fioravanti in quanto la stessa aveva solo percepito la parte finale dell'inseguimento della imputata da parte del maresciallo dei Carabinieri Pier Giorgio Figus e che la falsità delle generalità fornite dalla Briglia era emersa soltanto a seguito degli accertamenti effettuati dal sopra indicato sottufficiale dell'Arma;

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 48705/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 16 novembre 2023.

Parole chiave

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uso di false generalità inchiesta per falsità atti prova della persecuzione false dichiarazioni senza giuramento informazione e verifiche censura dell'accertamento dei fatti

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che la ricorrente deve essere condannata, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRIGLIA MARELLA nato a ALPIGNANO il 11/02/1992 avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che le censure della ricorrente, oltre a costituire la mera riproposizione dei motivi di appello, sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, della Corte di appello di Torino che ha dichiarato Marella Briglia responsabile dei reati lei ascritti; Rilevato, in particolare, che la Corte territoriale ha coerentemente escluso la decisività della deposizione della teste Valeria Fioravanti in quanto la stessa aveva solo percepito la parte finale dell'inseguimento della imputata da parte del maresciallo dei Carabinieri Pier Giorgio Figus e che la falsità delle generalità fornite dalla Briglia era emersa soltanto a seguito degli accertamenti effettuati dal sopra indicato sottufficiale dell'Arma;

Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che la ricorrente deve essere condannata, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 16 novembre 2023.