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Ordinanza — n. 48704/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48704/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48704/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERITORE BENITO nato a GELA 11 10/12/1975 avverso l'ordinanza del 23/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e, laddove denuncia violazione di legge e vizi motivazionali, è comunque manifestamente infondato; Ritenuto, anzitutto, che il ricorso non contiene specifiche censure rispetto alla declaratoria di inammissibilità della detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen., per l'entità della pena residua superiore ad anni due; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha fondato il rigetto dell' istanza di affidamento in prova e di semilibertà, sulla necessità di proseguire l'osservazione inframuraria al fine di approfondire il rapporto di Benito Peritore con i reati da lui commessi (violazione legge stupefacenti ed altro), di talché le misure alternative richieste non appaiono allo stato idonee a fronteggiare il pericolo di recidiva;

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 48704/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e, laddove denuncia violazione di legge e vizi motivazionali, è comunque manifestamente infondato; Ritenuto, anzitutto, che il ricorso non contiene specifiche censure rispetto alla declaratoria di inammissibilità della detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen., per l'entità della pena residua superiore ad anni due; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha fondato il rigetto dell' istanza di affidamento in prova e di semilibertà, sulla necessità di proseguire l'osservazione inframuraria al fine di approfondire il rapporto di Benito Peritore con i reati da lui commessi (violazione legge stupefacenti ed altro), di talché le misure alternative richieste non appaiono allo stato idonee a fronteggiare il pericolo di recidiva;

Parole chiave

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pericolo di reiterazione criminalità persistente controllo periodico della detenzione assistenza riabilitativa riabilitazione mantenimento della carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERITORE BENITO nato a GELA 11 10/12/1975 avverso l'ordinanza del 23/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e, laddove denuncia violazione di legge e vizi motivazionali, è comunque manifestamente infondato; Ritenuto, anzitutto, che il ricorso non contiene specifiche censure rispetto alla declaratoria di inammissibilità della detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen., per l'entità della pena residua superiore ad anni due; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha fondato il rigetto dell' istanza di affidamento in prova e di semilibertà, sulla necessità di proseguire l'osservazione inframuraria al fine di approfondire il rapporto di Benito Peritore con i reati da lui commessi (violazione legge stupefacenti ed altro), di talché le misure alternative richieste non appaiono allo stato idonee a fronteggiare il pericolo di recidiva;

Ritenuto che, rispetto a tale coerente ragionamento, il ricorrente non si confronta in modo specifico, limitandosi a predicare l'omessa valutazione di elementi favorevoli invero presi in esame da parte del Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta che ha accertato l'insussistenza delle condizioni per la concessione delle misure alternative alla detenzione da lui richieste; Considerato, quindi, che il ricorrente propone una lettura alternativa del medesimo materiale processuale che, come noto, è operazione non consentita in sede di legittimità;

Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembre