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Ordinanza — n. 48702/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48702/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48702/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOSOLE ANTONIO nato a BARI il 04/11/1989 avverso la sentenza del 24/06/2023 del TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; E CONSIDIERATO IN DIRITTO Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Premesso che con la sentenza in epigrafe, pronunciata ai sensi dell'art. 444, cod. proc. pen., il Tribunale di Bari ha applicato, nei confronti di Losole Antonio , la pena di mesi sei di reclusione per il reato di cui all'art.75 d.igs. 159/2011 e che il ricorso per cassazione denuncia la mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. ed il correlato vizio di motivazione, rispetto agli elementi ascritti a carico dell'imputato; Rilevato che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, limita i casi di ricorribilità per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, e che è pertanto inammissibile la doglianza relativa alla mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. pen. così come per il mancato riconoscimento delle generiche che non viene nemmeno dedotto fosse stato oggetto dell'accordo tra le parti (ex plurimis:

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 129 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 48702/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2023.

Parole chiave

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motivi di cassazione clausola di coscienza rinuncia a pretese di salario revoca disciplinare annullamento del licenziamento validità della clausola arbitrale

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
159/2011 e che il ricorso per cassazione denuncia la mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 129 cod. pen
159/2011 e che il ricorso per cassazione denuncia la mancata applicazione dell'art. 129 cod.
art. 616 cod. proc. pen
pen., e che il ric:orrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOSOLE ANTONIO nato a BARI il 04/11/1989 avverso la sentenza del 24/06/2023 del TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDIERATO IN DIRITTO Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Premesso che con la sentenza in epigrafe, pronunciata ai sensi dell'art. 444, cod. proc. pen., il Tribunale di Bari ha applicato, nei confronti di Losole Antonio , la pena di mesi sei di reclusione per il reato di cui all'art.75 d.igs. 159/2011 e che il ricorso per cassazione denuncia la mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. ed il correlato vizio di motivazione, rispetto agli elementi ascritti a carico dell'imputato; Rilevato che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, limita i casi di ricorribilità per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, e che è pertanto inammissibile la doglianza relativa alla mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. pen. così come per il mancato riconoscimento delle generiche che non viene nemmeno dedotto fosse stato oggetto dell'accordo tra le parti (ex plurimis:

Cass., Sez. VI, 7 novembre 2019, n. 1032, Rv. 278337; Cass., Sez. II, 11 gennaio 2018, n. 4727, Rv. 272014); Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e che il ric:orrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2023.