Criminal appeal dismissed as inadmissible due to express withdrawal by special counsel, resulting in costs and fine.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the special counsel explicitly withdrew the petition on October 20, 2023. The appellant, Guglielmo D'Agnano, had filed the appeal against a Brindisi Tribunal order, but his representative voluntarily abandoned the legal action. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine of 500 euros to the Fine Fund, citing Article 616 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The express withdrawal of a criminal appeal by the special counsel renders the petition inadmissible, obligating the appellant to bear procedural costs and a fine regardless of the underlying cause.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AGNANO GUGLIELMO nato a OSTUNI il 15/07/1991 avverso l'ordinanza del 19/06/2023 del TRIBUNALE di BRINDISIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso ed il provvedimento impugnato. Considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile a seguito della espressa rinuncia allo stesso, effettuata da parte dell'avv. Gianvito Lillo quale procuratore speciale di Guglielmo D'Agnano, in data 20 ottobre 2023 e trasmessa per via telematica; Ritenuto che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, ritenuta equa, di euro cinquecento a favore della Cassa delle ammende, (l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità: Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2023.