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Ordinanza — n. 48692/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48692/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48692/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DINICOLA GERARDO nato a CARAPELLE il 20/10/1961 avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso proposto da Gerardo Dinicola è manifestamente infondato; Considerato, anzitutto, che, la prescrizione non si è maturata poiché l'annullamento disposto dalla Corte di cassazione con la sentenza n.1069/2023 aveva riguardato soltanto l'entità della pena e l'attenuante del danno di minima entità, con la conseguente conferma del giudizio di responsabilità; Considerato, altresì, che la Corte di appello di Torino, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha confermato la pena fissata dal giudice di primo grado poiché quella per il reato ex art. 455 era stata stabilita nel minimo edittale e l'aumento per la continuazione in misura talmente contenuta (giorni dieci ed euro 10 di multa) non poteva essere oggetto di ulteriore riduzione;

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 48692/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso proposto da Gerardo Dinicola è manifestamente infondato; Considerato, anzitutto, che, la prescrizione non si è maturata poiché l'annullamento disposto dalla Corte di cassazione con la sentenza n.1069/2023 aveva riguardato soltanto l'entità della pena e l'attenuante del danno di minima entità, con la conseguente conferma del giudizio di responsabilità; Considerato, altresì, che la Corte di appello di Torino, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha confermato la pena fissata dal giudice di primo grado poiché quella per il reato ex art. 455 era stata stabilita nel minimo edittale e l'aumento per la continuazione in misura talmente contenuta (giorni dieci ed euro 10 di multa) non poteva essere oggetto di ulteriore riduzione;

Parole chiave

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sanzioni pecuniarie riduzione delle spese giudiziarie azione estimatoria reati economici diminuzione del reddito cosa di poco valore

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DINICOLA GERARDO nato a CARAPELLE il 20/10/1961 avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso proposto da Gerardo Dinicola è manifestamente infondato; Considerato, anzitutto, che, la prescrizione non si è maturata poiché l'annullamento disposto dalla Corte di cassazione con la sentenza n.1069/2023 aveva riguardato soltanto l'entità della pena e l'attenuante del danno di minima entità, con la conseguente conferma del giudizio di responsabilità; Considerato, altresì, che la Corte di appello di Torino, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha confermato la pena fissata dal giudice di primo grado poiché quella per il reato ex art. 455 era stata stabilita nel minimo edittale e l'aumento per la continuazione in misura talmente contenuta (giorni dieci ed euro 10 di multa) non poteva essere oggetto di ulteriore riduzione;

Rilevato, inoltre, che sempre in modo coerente la Corte territoriale ha escluso l'attenuante di cui all'art.62, n.4, cod. pen., non potendosi parlare, nel caso di specie, di un valore economico irrilevante (come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità) atteso che l'imputato aveva speso due banconote contraffatte da 100 euro; Considerato, quindi, che il ricorrente - pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione - vuole pervenire ad una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi processuali rispetto a quella non illogica del giudice a quo;

Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 16 novembre