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Ordinanza — n. 48691/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against denial of generic mitigating circumstances due to lack of justification for expulsion order violation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48691/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Hasanaj and Abidin inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants challenged the denial of generic mitigating circumstances, arguing procedural flaws in the lower court's reasoning regarding their failure to comply with an expulsion order. The court ruled that the appellate judge's factual assessment of the appellants' intent and prior record was non-appealable and legally sound.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The court of first instance's factual judgment on generic mitigating circumstances is non-appealable in terms of legality if motivated, and appeals challenging such judgments without new evidence are inadmissible.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances expulsion order violation appeal inadmissibility factual judgment review court costs award allontanamento allontanamento nonostante motivi di salute riesame del decreto espulsione

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Considerato che i ricorrenti, pur lamentando il vizio di motivazione, suggeriscono una (inammissibile) lettura alternativa degli elementi processuali; Ritenuto che i ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili e che i ricorrenti devono essere condannati, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
Corte Cost. n. 186 del 2000
pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione dei ricorsi (Corte Cost. n. 186 del 2000);
art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Considerato che i ricorrenti, pur lamentando il vizio di motivazione, suggeriscono una (inammissibile) lettura alternativa degli elementi processuali; Ritenuto che i ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili e che i ricorrenti devono essere condannati, in forza del disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule
265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HASANA3 NEXHBEDIN (CUI 039VHR5) nato il 18/06/1973 OSIAC ABEDIN (CUI 04QP657) nato il 10/02/1970 avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati i ricorsi e la sentenza impugnata. Rilevato che i ricorsi, entrambi riguardanti la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sono manifestamente infondati; Considerato, infatti, che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269;

Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016„ De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899); Rilevato che a tale principio la Corte di appello di Torino si è attenuta, avendo negato il beneficio ad entrambi gli imputati dando rilievo, in modo coerente, alla circostanza che non avevano giustificato l'inosservanza dell'ordine prefettizio di espulsione, che non avevano intenzione di farlo vivendo stabilmente in Milano, che la loro inosservanza era stata reiterata, che l' Hasanaj annoverava numerosi precedenti penali e che la incensuratezza dell'C:isiac non consentiva, di per sé sola, la concessione delle invocate attenuanti generiche come previsto dalla legge;

Considerato che i ricorrenti, pur lamentando il vizio di motivazione, suggeriscono una (inammissibile) lettura alternativa degli elementi processuali; Ritenuto che i ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili e che i ricorrenti devono essere condannati, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione dei ricorsi (Corte Cost. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiari inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 16 novembre 2