Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 48690/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48690/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48690/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARRA CARLO nato a DOMODOSSOLA il 18/12/1971 avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la Corte di appello di Torino ha confermato quella emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verbania (all'esito del rito abbreviato), con la quale Carlo Marra era stato riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 81 cod. pen., 75, comma 2, d.lgs. 159/2011 perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale per anni due, non era stato trovato nella propria abitazione dopo le ore 21:00 ed era acceduto presso esercizi dove si somministrano bevande alcoliche, violando in tal modo in più occasioni le prescrizioni della misura di prevenzione cui era sottoposto;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

artt. 81 cod. pen; Ordinanza — n. 48690/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la Corte di appello di Torino ha confermato quella emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verbania (all'esito del rito abbreviato), con la quale Carlo Marra era stato riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 81 cod. pen., 75, comma 2, d.lgs. 159/2011 perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale per anni due, non era stato trovato nella propria abitazione dopo le ore 21:00 ed era acceduto presso esercizi dove si somministrano bevande alcoliche, violando in tal modo in più occasioni le prescrizioni della misura di prevenzione cui era sottoposto;

Parole chiave

Generato dall'IA
abuso di alcol guida in stato di ebbrezza qualificata reati della legge sugli stupefacenti saccheggio momento del reato monopolio sull'alcol

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
artt. 81 cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARRA CARLO nato a DOMODOSSOLA il 18/12/1971 avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la Corte di appello di Torino ha confermato quella emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verbania (all'esito del rito abbreviato), con la quale Carlo Marra era stato riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 81 cod. pen., 75, comma 2, d.lgs. 159/2011 perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale per anni due, non era stato trovato nella propria abitazione dopo le ore 21:00 ed era acceduto presso esercizi dove si somministrano bevande alcoliche, violando in tal modo in più occasioni le prescrizioni della misura di prevenzione cui era sottoposto;

Rilevato che la Corte territoriale - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha respinto il gravame dell'imputato ritenendo provate le violazioni oggetto della imputazioni; Rilevato che il ricorrente non si confronta in modo specifico rispetto a tale coerente ragionamento svolto dalla Corte di appello e, pur lamentando la violazione di legge, chiede una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito rispetto al trattamento sanzionatorio; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembre 202