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Ordinanza — n. 48687/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for seeking merits review in a surveillance proceeding.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48687/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because it sought substantive merit review, which is outside the scope of a jurisdictional proceeding. The appellant challenged the refusal of alternative measures based on his criminal history and lack of critical revision, arguing the lower court ignored favorable elements. The court rejected this, noting the trial judge's reasoning was logical and based on police information, and that reinterpreting the record constitutes an impermissible exercise of merit review.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 616-bis cod. proc. pen.: An appeal in a surveillance proceeding is inadmissible if it requests an assessment of merits or proposes an alternative reading of the record, as the jurisdictional court cannot substitute its own evaluation for that of the trial judge.

Parole chiave

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surveillance proceeding inadmissible appeal merit review alternative measures criminal history abbandono del procedimento penale assistenza riabilitativa messa in libertà provvisoria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. n. 186 del 2000
pen., al pagamento delle spese processuali e della somma„ ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENTURELLI EMANUELE EDOARDO nato a MILANO il 31/01/1990 avverso l'ordinanza del 15/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDIIERATO IN DIRITTO Visti gli atti. Esaminati il ricorso, la memoria difensiva e l'ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e, laddove denuncia violazione di legge e vizi motivazionali, è comunque manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha fondato il rigetto delle istanze di affidamento in prova, detenzione domiciliare e semilibertà proposte da Emanuele Edoardo Venturelli a causa della impossibilità di fronteggiare, con una misura alternativa alla detenzione, il pericolo di recidiva desunto dai suoi precedenti penali (per violazione della legge stupefacenti), dalle pendenze risultanti a suo carico (tra cui quella sempre per reato della stessa specie per la quale era stato raggiunto dalla misura della custodia cautelare in carcere in data 28 marzo 2023) e, soprattutto, dalla assenza di un serio processo di revisione critica da parte del condannato;

Ritenuto che, rispetto a tale coerente ragionamento, il ricorrente non si confronta in modo specifico, limitandosi a predicare l'omessa valutazione di elementi favorevoli invero presi in esame da parte del Tribunale di sorveglianza di Bologna che - anche sulla base delle informazioni fornite dall'autorità di polizia - ha accertato l'insussistenza delle condizioni per la concessione di uno dei benefici richiesti; Considerato, quindi, che il ricorrente propone una lettura alternativa del medesimo materiale processuale che, come noto, è operazione non consentita in sede di legittimità;

Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma„ ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembre