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Ordinanza — n. 48685/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48685/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48685/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COVIELLO CARLO nato il 04/10/1977 avverso l'ordinanza del 01/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; E CONSIDERATO IN DIR:ETTO Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e, laddove denuncia violazione di legge e vizi motivazionali, è comunque manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha fondato il rigetto dell' istanza di affidamento in prova (e la contemporanea ammissione del condannato alla detenzione domiciliare), in ragione della inidoneità della più ampia fra le misure alternative a fronteggiare il pericolo di recidiva, desunto dai precedenti penali, dalle pendenze risultanti a carico di Carlo Coviello (tra cui quella per evasione rispetto alla quale è già intervenuta condanna in primo grado), della precedente fruizione di una misura alternativa alla quale era seguita la commissione di ulteriori reati e, soprattutto, della necessità di accertare la serietà del processo di revisione critica che il predetto sembra avere iniziato;

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 48685/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; E CONSIDERATO IN DIR:ETTO Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e, laddove denuncia violazione di legge e vizi motivazionali, è comunque manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha fondato il rigetto dell' istanza di affidamento in prova (e la contemporanea ammissione del condannato alla detenzione domiciliare), in ragione della inidoneità della più ampia fra le misure alternative a fronteggiare il pericolo di recidiva, desunto dai precedenti penali, dalle pendenze risultanti a carico di Carlo Coviello (tra cui quella per evasione rispetto alla quale è già intervenuta condanna in primo grado), della precedente fruizione di una misura alternativa alla quale era seguita la commissione di ulteriori reati e, soprattutto, della necessità di accertare la serietà del processo di revisione critica che il predetto sembra avere iniziato;

Parole chiave

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pericolo di reiterazione procedura di ricusazione riesame del decreto espulsione allontanamento malgrado rischio di persecuzione esclusione del rinvio revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COVIELLO CARLO nato il 04/10/1977 avverso l'ordinanza del 01/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN DIR:ETTO Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e, laddove denuncia violazione di legge e vizi motivazionali, è comunque manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha fondato il rigetto dell' istanza di affidamento in prova (e la contemporanea ammissione del condannato alla detenzione domiciliare), in ragione della inidoneità della più ampia fra le misure alternative a fronteggiare il pericolo di recidiva, desunto dai precedenti penali, dalle pendenze risultanti a carico di Carlo Coviello (tra cui quella per evasione rispetto alla quale è già intervenuta condanna in primo grado), della precedente fruizione di una misura alternativa alla quale era seguita la commissione di ulteriori reati e, soprattutto, della necessità di accertare la serietà del processo di revisione critica che il predetto sembra avere iniziato;

Ritenuto che, rispetto a tale coerente ragionamento, il ricorrente non si confronta in modo specifico, limitandosi a predicare l'omessa valutazione di elementi favorevoli invero presi in esame da parte del Tribunale di sorveglianza di Lecce che - anche sulla base delle informazioni fornite dall'autorità di polizia - ha accertato l'insussistenza delle condizioni per la misura alternativa di cui all'art.47 Ord. pen.; Considerato, quindi, che il ricorrente propone una lettura alternativa del medesimo materiale processuale che, come noto, è operazione non consentita in sede di legittimità;

Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma„ ritenuta congrLa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembre