Ordinanza — n. 48683/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOTTOLA ALEX ANTONIO nato a FOGGIA il 29/01/1976 avverso l'ordinanza del 13/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso, la memoria difensiva e l'ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorrente, in pendenza del giudizio di cassazione, ha terminato di espiare la condanna in relazione alla quale aveva chiesto le misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale negatagli con il provvedimento impugnato dal Tribunale di sorveglianza di Bari che, nel contempo, lo aveva ammesso alla detenzione domiciliare cessata il giorno 11 novembre 2023; Considerato che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse senza provvedimenti accessori di condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen, non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 48683/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2023.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOTTOLA ALEX ANTONIO nato a FOGGIA il 29/01/1976 avverso l'ordinanza del 13/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso, la memoria difensiva e l'ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorrente, in pendenza del giudizio di cassazione, ha terminato di espiare la condanna in relazione alla quale aveva chiesto le misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale negatagli con il provvedimento impugnato dal Tribunale di sorveglianza di Bari che, nel contempo, lo aveva ammesso alla detenzione domiciliare cessata il giorno 11 novembre 2023; Considerato che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse senza provvedimenti accessori di condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen, non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (Sez.
U, n. 20 del 9/10/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/6/1997, Chíappetta, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del 6/3/2003, Caterina, Rv. 226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/5/2006, De Mitri, Rv. 234859);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2023.