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Ordinanza — n. 48682/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48682/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48682/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARANO DOMENICO nato a STRONGOLI il 21/02/1964 avverso l'ordinanza del 29/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha fondato la revoca dell'affidamento in prova concesso a Domenico Scarano poiché egli era risultato non più reperibile presso il domicilio di Arluno, Corso Giovanni XXIII n.8 (indicato nella istanza) e che, come riferito dai Carabinieri, egli si era trasferito per lavoro in Svizzera e non era in grado di riferire quando avrebbe fatto rientro in Italia, nonostante il Tribunale di sorveglianza di Milano avesse appositamente rinviato il procedimento alla udienza del 29 maggio 2023 proprio per consentire al condannato di partecipare alla stessa (cosa non avvenuta);

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 48682/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2023.

Parole chiave

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trasferimento disciplinare allontanamento malgrado rischio di persecuzione inesigibilità dell'allontanamento in Afghanistan revoca del permesso di dimora scarcerazione soggiorno illegale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARANO DOMENICO nato a STRONGOLI il 21/02/1964 avverso l'ordinanza del 29/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha fondato la revoca dell'affidamento in prova concesso a Domenico Scarano poiché egli era risultato non più reperibile presso il domicilio di Arluno, Corso Giovanni XXIII n.8 (indicato nella istanza) e che, come riferito dai Carabinieri, egli si era trasferito per lavoro in Svizzera e non era in grado di riferire quando avrebbe fatto rientro in Italia, nonostante il Tribunale di sorveglianza di Milano avesse appositamente rinviato il procedimento alla udienza del 29 maggio 2023 proprio per consentire al condannato di partecipare alla stessa (cosa non avvenuta);

Rilevato che il ricorrente, rispetto a tale coerente ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza, pur lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, sollecita una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito coerentemente esaminati dal giudice a quo per disporre la revoca della misura alternativa; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2023.