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Ordinanza — n. 48680/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48680/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48680/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DADI KHALID nato il 11/11/1990 avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato che il ricorrente Dadi Khalid denuncia violazione di legge poiché la Corte di appello di Bologna avrebbe erroneamente escluso la sussistenza dell'errore previsto dall'art.47 cod. pen., con riferimento al suo possesso di una bomboletta 'spray' contenente liquido urticante; Rilevato che, il porto in luogo pubblico di una bomboletta contenente 'spray' a base di "oleoresin capsicum" (principio estratto dalle piante di peperoncino) integra la contravvenzione di cui all'art. 4, comma 2, legge 18 aprile 1975, n. 110, nel caso in cui le particolari circostanze di tempo e di luogo della detenzione depongano per la destinazione della 'res' a finalità illecita (considerato anche il contemporaneo possesso di un grimaldello ad 'L' con due punte da parte dell'imputato) è del tutto incompatibile con quella di autodifesa, per la quale è normativamente consentito il porto in luogo pubblico, con la conseguente esclusione dell'invocato errore, tenuto anche conto che il ricorrente non ha mai fornito giustificazioni in ordine al possesso della citata bomboletta (Sez. 2 , Sentenza n. 14608 del 14/03/2023, Rv. 284404 - 01);

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 48680/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato che il ricorrente Dadi Khalid denuncia violazione di legge poiché la Corte di appello di Bologna avrebbe erroneamente escluso la sussistenza dell'errore previsto dall'art.47 cod. pen., con riferimento al suo possesso di una bomboletta 'spray' contenente liquido urticante; Rilevato che, il porto in luogo pubblico di una bomboletta contenente 'spray' a base di "oleoresin capsicum" (principio estratto dalle piante di peperoncino) integra la contravvenzione di cui all'art. 4, comma 2, legge 18 aprile 1975, n. 110, nel caso in cui le particolari circostanze di tempo e di luogo della detenzione depongano per la destinazione della 'res' a finalità illecita (considerato anche il contemporaneo possesso di un grimaldello ad 'L' con due punte da parte dell'imputato) è del tutto incompatibile con quella di autodifesa, per la quale è normativamente consentito il porto in luogo pubblico, con la conseguente esclusione dell'invocato errore, tenuto anche conto che il ricorrente non ha mai fornito giustificazioni in ordine al possesso della citata bomboletta (Sez. 2 , Sentenza n. 14608 del 14/03/2023, Rv. 284404 - 01);

Parole chiave

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appropriazione indebita di trattenute salariali licenziamento per furto licenziamento per motivi economici consegna di documenti soppressione delle prestazioni restituzioni alla produzione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DADI KHALID nato il 11/11/1990 avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato che il ricorrente Dadi Khalid denuncia violazione di legge poiché la Corte di appello di Bologna avrebbe erroneamente escluso la sussistenza dell'errore previsto dall'art.47 cod. pen., con riferimento al suo possesso di una bomboletta 'spray' contenente liquido urticante; Rilevato che, il porto in luogo pubblico di una bomboletta contenente 'spray' a base di "oleoresin capsicum" (principio estratto dalle piante di peperoncino) integra la contravvenzione di cui all'art. 4, comma 2, legge 18 aprile 1975, n. 110, nel caso in cui le particolari circostanze di tempo e di luogo della detenzione depongano per la destinazione della 'res' a finalità illecita (considerato anche il contemporaneo possesso di un grimaldello ad 'L' con due punte da parte dell'imputato) è del tutto incompatibile con quella di autodifesa, per la quale è normativamente consentito il porto in luogo pubblico, con la conseguente esclusione dell'invocato errore, tenuto anche conto che il ricorrente non ha mai fornito giustificazioni in ordine al possesso della citata bomboletta (Sez. 2 , Sentenza n. 14608 del 14/03/2023, Rv. 284404 - 01);

Considerato, quindi, che il ricorrente sollecita una inammissibile lettura alternativa degli elementi processuali, coerentemente valutati dal giudice a quo ai fini della sussistenza dell'elemento psicologico; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. _7 Così deciso, in Roma il 16 novembre 2023. Il C9 7 nsigliergìrtensore D E pos Il Presidente