Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 48677/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48677/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48677/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAHMAN MD OLIUR nato il 28/10/1982 avverso l'ordinanza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che, per la revoca di diritto del beneficio della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 168, comma primo n. 2, cod. pen., rispetto al requisito della anteriorità del delitto di cui alla condanna sopravvenuta, la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 4, 19/09/2002, Marras, Rv. 223195; Sez. 1, 28/05/2008, Shajaku, Rv. 240868; Sez. 1, 10/12/2015: Loiero Rv. 265724) ha precisato che essa va rapportata alla data di irrevocabilità della sentenza che ha applicato il beneficio e non già alla data di consumazione del reato oggetto di quella pronuncia, come invece sostenuto dal ricorrente;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 48677/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che, per la revoca di diritto del beneficio della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 168, comma primo n. 2, cod. pen., rispetto al requisito della anteriorità del delitto di cui alla condanna sopravvenuta, la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 4, 19/09/2002, Marras, Rv. 223195; Sez. 1, 28/05/2008, Shajaku, Rv. 240868; Sez. 1, 10/12/2015: Loiero Rv. 265724) ha precisato che essa va rapportata alla data di irrevocabilità della sentenza che ha applicato il beneficio e non già alla data di consumazione del reato oggetto di quella pronuncia, come invece sostenuto dal ricorrente;

Parole chiave

Generato dall'IA
revoca della sospensione condizionale revisione della sentenza penale revoca del credito al consumo guida recidiva in stato di ebbrezza ripristino dell'effetto sospensivo pene condizionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAHMAN MD OLIUR nato il 28/10/1982 avverso l'ordinanza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che, per la revoca di diritto del beneficio della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 168, comma primo n. 2, cod. pen., rispetto al requisito della anteriorità del delitto di cui alla condanna sopravvenuta, la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 4, 19/09/2002, Marras, Rv. 223195; Sez. 1, 28/05/2008, Shajaku, Rv. 240868; Sez. 1, 10/12/2015: Loiero Rv. 265724) ha precisato che essa va rapportata alla data di irrevocabilità della sentenza che ha applicato il beneficio e non già alla data di consumazione del reato oggetto di quella pronuncia, come invece sostenuto dal ricorrente;

Rilevato quindi che, nel caso in esame, la Corte di appello di Milano ha correttamente revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena di mesi tre e giorni dieci di reclusione concesso a Rahman MD Oliur con sentenza del Tribunale di Vigevano del 6 novembre 2012 per reato commesso I'l aprile 2009 (divenuta irrevocabile il 30 settembre 2017), dato che egli è stato condannato alla pena di anni tre e mesi cinque di reclusione (per delitto commesso tra il 2009 ed il 2010) con sentenza della Corte di appello di Milano emessa il 4 aprile 2022, perciò entro il quinquennio successivo alla irrevocabilità della prima condanna;

Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 16 novembre 202