Ordinanza — n. 48676/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARNELI GIOVANNI nato a LOCRI il 08/09/1976 avverso l'ordinanza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato che, ai fini della determinazione della pena detentiva da eseguire a seguito di condanna per un determinato reato, la misura cautelare dell'obbligo di dimora subita in relazione ad esso, non è fungibile, ai sensi dell'art. 657 cod. proc. pen., con la pena inflitta, salvo che sia accompagnata dall'arbitraria imposizione all'imputato di obblighi tali da renderla assimilabile al regime degli arresti domiciliari (Sez. 1, Sentenza n. 37302 del 09/09/2021, Rv. 281908 - 01);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 657 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 48676/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato che, ai fini della determinazione della pena detentiva da eseguire a seguito di condanna per un determinato reato, la misura cautelare dell'obbligo di dimora subita in relazione ad esso, non è fungibile, ai sensi dell'art. 657 cod. proc. pen., con la pena inflitta, salvo che sia accompagnata dall'arbitraria imposizione all'imputato di obblighi tali da renderla assimilabile al regime degli arresti domiciliari (Sez. 1, Sentenza n. 37302 del 09/09/2021, Rv. 281908 - 01);
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARNELI GIOVANNI nato a LOCRI il 08/09/1976 avverso l'ordinanza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato che, ai fini della determinazione della pena detentiva da eseguire a seguito di condanna per un determinato reato, la misura cautelare dell'obbligo di dimora subita in relazione ad esso, non è fungibile, ai sensi dell'art. 657 cod. proc. pen., con la pena inflitta, salvo che sia accompagnata dall'arbitraria imposizione all'imputato di obblighi tali da renderla assimilabile al regime degli arresti domiciliari (Sez. 1, Sentenza n. 37302 del 09/09/2021, Rv. 281908 - 01);
Rilevato che la Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta di Giovanni Carneli diretta ad ottenere la dichiarazione di fungibilità del periodo di anni uno, mesi sei e giorni ventisette della misura dell'obbligo di soggiorno (dal 28 giugno 2019 sino al 23 gennaio 2021) con divieto di allontanarsi dal domicilio notturno, sì da renderlo assimilabile agli arresti domiciliari e quindi computabile ex art.657 cod. proc. pen. in relazione alla pena residua espianda con riferimento alla condanna inflittagli dalla medesima Corte territoriale con sentenza del 9 dicembre 2022;
Considerato, in particolare, che il provvedimento impugnato, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha escluso di potere equiparare l'obbligo di soggiorno agli arresti domiciliari, poiché nel caso di specie il divieto di lasciare l'abitazione riguardava soltanto l'arco temporale dalle ore 22:00 alle ore 09:00 e quindi relativo ad un orario generalmente dedicato al riposo che, in quanto tale, non era particolarmente afflittivo, tenuto anche conto che il ricorrente non aveva mai chiesto la revoca o la modifica della misura e che non aveva specificamente dedotto di avere subito un concreto pregiudizio alla sua vita lavorativa a causa degli orari impostigli;
Rilevato che, nel caso in esame, con il ricorso per cassazione pur denunciandosi il vizio di violazione di legge e di motivazione, si suggerisce una inammissibile lettura alternativa degli elementi processuali, coerentemente valutati dal giudice dell'esecuzione; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 16 nove