Ordinanza — n. 48672/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BATTAGLIA ARMANDO nato a BARI il 04/04/1982 avverso l'ordinanza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato infatti che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra i reati indicati nell'istanza, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che Armando Battaglia, sin dalla consumazione del primo reato (partecipazione ad associazione di stampo mafioso denominata clan 'Di Cosola', commessa dall' 1 gennaio 2005 all'attualità), avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quello successivo (tentato omicidio in danno di Francesco Buono commesso il 10 ottobre 2005), tenuto conto della mancata contestazione dell'aggravante del metodo mafioso per il secondo reato e del fatto che l'attentato ai danni del Buono era stato la conseguenza del fatto che la vittima (una volta arrestata per violazione della legge stupefacenti) aveva accusato l'odierno ricorrente del proprio arresto e, quindi, per la assenza di elementi a conferma della riconducibilità del tentato omicidio alle attività proprie del citato sodalizio criminale.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 48672/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato infatti che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra i reati indicati nell'istanza, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che Armando Battaglia, sin dalla consumazione del primo reato (partecipazione ad associazione di stampo mafioso denominata clan 'Di Cosola', commessa dall' 1 gennaio 2005 all'attualità), avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quello successivo (tentato omicidio in danno di Francesco Buono commesso il 10 ottobre 2005), tenuto conto della mancata contestazione dell'aggravante del metodo mafioso per il secondo reato e del fatto che l'attentato ai danni del Buono era stato la conseguenza del fatto che la vittima (una volta arrestata per violazione della legge stupefacenti) aveva accusato l'odierno ricorrente del proprio arresto e, quindi, per la assenza di elementi a conferma della riconducibilità del tentato omicidio alle attività proprie del citato sodalizio criminale.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BATTAGLIA ARMANDO nato a BARI il 04/04/1982 avverso l'ordinanza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato infatti che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra i reati indicati nell'istanza, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che Armando Battaglia, sin dalla consumazione del primo reato (partecipazione ad associazione di stampo mafioso denominata clan 'Di Cosola', commessa dall' 1 gennaio 2005 all'attualità), avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quello successivo (tentato omicidio in danno di Francesco Buono commesso il 10 ottobre 2005), tenuto conto della mancata contestazione dell'aggravante del metodo mafioso per il secondo reato e del fatto che l'attentato ai danni del Buono era stato la conseguenza del fatto che la vittima (una volta arrestata per violazione della legge stupefacenti) aveva accusato l'odierno ricorrente del proprio arresto e, quindi, per la assenza di elementi a conferma della riconducibilità del tentato omicidio alle attività proprie del citato sodalizio criminale.
In tale contesto i reati commessi sembrano, plausibilmente, riconducibili ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale non meritevole dell'applicazione di istituti di favore; Ritenuto, al riguardo, che è ipotizzabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati fine, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio. (Sez. 1, Sentenza n. 23818 del 22/06/2020, Rv. 279430 - 01);
Rilevato, altresì, che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembr