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Ordinanza — n. 48664/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48664/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48664/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALVIA WILIAN nato a SASSARI il 28/06/1995 avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS; Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, confermava la decisione del Gup del Tribunale di Sassari che, in data 10/5/2022, aveva riconosciuto Calvia Wilian colpevole del delitto di rapina impropria aggravata, condannandolo alla pena di giustizia. Rilevato che l'unico motivo con cui il difensore deduce il vizio di motivazione in punto di attendibilità del riconoscimento effettuato dalla vittima, sviluppa censure in fatto che reiterano quelle già vagliate dalla Corte di merito e disattese con motivazione priva di aporie e manifeste illogicità; infatti la sentenza impugnata (pagg. 4/5) ha ribadito l'attendibilità dell'individuazione della p.o., spiegandone le ragioni ed escludendo qualsiasi interferenza condizionante ed ha, altresì, rimarcato l'assenza di riscontri alla tesi difensiva che assume l'estraneità al fatto del ricorrente; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 48664/2023 — snpen · Corte di Cassazione: di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS; Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, confermava la decisione del Gup del Tribunale di Sassari che, in data 10/5/2022, aveva riconosciuto Calvia Wilian colpevole del delitto di rapina impropria aggravata, condannandolo alla pena di giustizia. Rilevato che l'unico motivo con cui il difensore deduce il vizio di motivazione in punto di attendibilità del riconoscimento effettuato dalla vittima, sviluppa censure in fatto che reiterano quelle già vagliate dalla Corte di merito e disattese con motivazione priva di aporie e manifeste illogicità; infatti la sentenza impugnata (pagg. 4/5) ha ribadito l'attendibilità dell'individuazione della p.o., spiegandone le ragioni ed escludendo qualsiasi interferenza condizionante ed ha, altresì, rimarcato l'assenza di riscontri alla tesi difensiva che assume l'estraneità al fatto del ricorrente; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

Parole chiave

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commisurazione della pena per rapina carenza di credibilità oggettiva tentata rapina identificazione credibile scemata imputabilità alibi
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Testo completo

uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALVIA WILIAN nato a SASSARI il 28/06/1995 avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, confermava la decisione del Gup del Tribunale di Sassari che, in data 10/5/2022, aveva riconosciuto Calvia Wilian colpevole del delitto di rapina impropria aggravata, condannandolo alla pena di giustizia. Rilevato che l'unico motivo con cui il difensore deduce il vizio di motivazione in punto di attendibilità del riconoscimento effettuato dalla vittima, sviluppa censure in fatto che reiterano quelle già vagliate dalla Corte di merito e disattese con motivazione priva di aporie e manifeste illogicità; infatti la sentenza impugnata (pagg. 4/5) ha ribadito l'attendibilità dell'individuazione della p.o., spiegandone le ragioni ed escludendo qualsiasi interferenza condizionante ed ha, altresì, rimarcato l'assenza di riscontri alla tesi difensiva che assume l'estraneità al fatto del ricorrente; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 12 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente