Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 48663/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48663/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48663/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALBERGO DOMENICO nato a NOTO il 09/04/1953 avverso la sentenza del 21/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS; Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Roma confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 3/2/2022, aveva dichiarato Albergo Domenico colpevole del delitto di ricettazione, condannandolo alla pena di giustizia. Rilevato che l'unico motivo con cui il difensore lamenta il mancato riconoscimento dell'attenuante speciale di cui al quarto comma è affetto da genericità ed aspecificità, non rapportandosi criticamente all'ampia motivazione della sentenza impugnata che, in aderenza ai principi costantemente affermati da questa Corte, ha evocato in senso ostativo non solo l'importo del titolo di provenienza furtiva oggetto di spendita fraudolenta ma anche i precedenti dell'imputato, di cui uno a carattere specifico; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48663/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che l'unico motivo con cui il difensore lamenta il mancato riconoscimento dell'attenuante speciale di cui al quarto comma è affetto da genericità ed aspecificità, non rapportandosi criticamente all'ampia motivazione della sentenza impugnata che, in aderenza ai principi costantemente affermati da questa Corte, ha evocato in senso ostativo non solo l'importo del titolo di provenienza furtiva oggetto di spendita fraudolenta ma anche i precedenti dell'imputato, di cui uno a carattere specifico; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

Parole chiave

Generato dall'IA
attenuazione della pena sanzioni pecuniarie favoreggiamento sanzione sostitutiva riproduzione e imitazione di biglietti di banca falsificazione di valori di bollo ufficiali
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALBERGO DOMENICO nato a NOTO il 09/04/1953 avverso la sentenza del 21/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Roma confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 3/2/2022, aveva dichiarato Albergo Domenico colpevole del delitto di ricettazione, condannandolo alla pena di giustizia. Rilevato che l'unico motivo con cui il difensore lamenta il mancato riconoscimento dell'attenuante speciale di cui al quarto comma è affetto da genericità ed aspecificità, non rapportandosi criticamente all'ampia motivazione della sentenza impugnata che, in aderenza ai principi costantemente affermati da questa Corte, ha evocato in senso ostativo non solo l'importo del titolo di provenienza furtiva oggetto di spendita fraudolenta ma anche i precedenti dell'imputato, di cui uno a carattere specifico; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 12 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Pre idente