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Ordinanza — n. 48662/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48662/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48662/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIRANGI GIUSEPPE nato a LUZZI il 16/10/1971 avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS; Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Catanzaro confermava la decisione del Tribunale di Cosenza che, in data 22/7/2020, aveva dichiarato Lirangi Giuseppe colpevole del delitto di danneggiamento, condannandolo alla pena di giustizia. Rilevato che l'unico motivo con cui il difensore deduce l'insussistenza del reato, dovendo escludersi l'esposizione del bene danneggiato alla fede pubblica, è manifestamente infondato giacché consta dalla rubrica, in termini inequivoci, la destinazione del bene al pubblico servizio, trattandosi di veicolo in dotazione dei CC della Stazione di Luzzi (in tema, Sez. 2, n. 29538 del 15/06/2023, Rv. 284940 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 48662/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che l'unico motivo con cui il difensore deduce l'insussistenza del reato, dovendo escludersi l'esposizione del bene danneggiato alla fede pubblica, è manifestamente infondato giacché consta dalla rubrica, in termini inequivoci, la destinazione del bene al pubblico servizio, trattandosi di veicolo in dotazione dei CC della Stazione di Luzzi (in tema, Sez. 2, n. 29538 del 15/06/2023, Rv. 284940 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

Parole chiave

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reati contro le pubbliche comunicazioni destinazione a uso pubblico pubblica istigazione a delinquere pericolo per l'incolumità pubblica tutela dell'interesse pubblico protezione dei segni pubblici
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIRANGI GIUSEPPE nato a LUZZI il 16/10/1971 avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Catanzaro confermava la decisione del Tribunale di Cosenza che, in data 22/7/2020, aveva dichiarato Lirangi Giuseppe colpevole del delitto di danneggiamento, condannandolo alla pena di giustizia. Rilevato che l'unico motivo con cui il difensore deduce l'insussistenza del reato, dovendo escludersi l'esposizione del bene danneggiato alla fede pubblica, è manifestamente infondato giacché consta dalla rubrica, in termini inequivoci, la destinazione del bene al pubblico servizio, trattandosi di veicolo in dotazione dei CC della Stazione di Luzzi (in tema, Sez. 2, n. 29538 del 15/06/2023, Rv. 284940 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 12 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente