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Ordinanza — n. 48660/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48660/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48660/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GASPAR FLORIN VASILE nato il 16/09/1992 avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS; Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Roma, in riforma della decisione del locale d(-I Tribunale in data C16:/4/2022) previo riconoscimento della prevalenza delle già concesse attenuanti generiche rispetto alle contestate aggravanti, rideterminava la pena inflitta a Gaspar Florin Vasile in relazione ai reati in rubrica ascrittigli. Rilevato che con il primo motivo il difensore deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla conferma di responsabilità per il concorso nella fattispecie contravvenzionale sub D), reiterando censure adeguatamente scrutinate dalla Corte territoriale e disattese con motivazione priva di criticità logiche (pag. 5); considerato che con il secondo motivo il ricorrente lamenta il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo all'entità degli aumenti a titolo di continuazione, e che la doglianza è manifestamente infondata, avendo la sentenza impugnata, in accoglimento del gravame difensivo, riconosciuto la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche operando modesti aumenti per i reati satellite; che questa Corte, in aderenza ai principi declinati da Sez.

Regesto Legislator

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art. 132 cod. pen; Ordinanza — n. 48660/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che con il primo motivo il difensore deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla conferma di responsabilità per il concorso nella fattispecie contravvenzionale sub D), reiterando censure adeguatamente scrutinate dalla Corte territoriale e disattese con motivazione priva di criticità logiche (pag. 5); considerato che con il secondo motivo il ricorrente lamenta il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo all'entità degli aumenti a titolo di continuazione, e che la doglianza è manifestamente infondata, avendo la sentenza impugnata, in accoglimento del gravame difensivo, riconosciuto la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche operando modesti aumenti per i reati satellite; che questa Corte, in aderenza ai principi declinati da Sez.

Parole chiave

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responsabilità per i danni ambientali conformità alle norme ambientali gestione ambientale inquinamento locale concorso di motivi di sospensione reati nel fallimento e nell'esecuzione per debiti

Disposizioni normative citate

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art. 132 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GASPAR FLORIN VASILE nato il 16/09/1992 avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Roma, in riforma della decisione del locale d(-I Tribunale in data C16:/4/2022) previo riconoscimento della prevalenza delle già concesse attenuanti generiche rispetto alle contestate aggravanti, rideterminava la pena inflitta a Gaspar Florin Vasile in relazione ai reati in rubrica ascrittigli. Rilevato che con il primo motivo il difensore deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla conferma di responsabilità per il concorso nella fattispecie contravvenzionale sub D), reiterando censure adeguatamente scrutinate dalla Corte territoriale e disattese con motivazione priva di criticità logiche (pag. 5); considerato che con il secondo motivo il ricorrente lamenta il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo all'entità degli aumenti a titolo di continuazione, e che la doglianza è manifestamente infondata, avendo la sentenza impugnata, in accoglimento del gravame difensivo, riconosciuto la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche operando modesti aumenti per i reati satellite; che questa Corte, in aderenza ai principi declinati da Sez.

U. Pizzone n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269 - 01, ha in più occasioni affermato che, in tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Rv. 284005 - 01; Sez. 5, n. 32511 del 14/10/2020, Rv. 279770 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 12 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il P