Ordinanza — n. 48657/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BORRUSO MIRKO nato a PALERMO il 27/03/1991 MARZOUK IVAN nato a PALERMO il 14/04/1987 avverso la sentenza del 10/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 611 cod.pen; Ordinanza — n. 48657/2023 — snpen · Corte di Cassazione: una esaustiva motivazione che esclude la possibilità di ricondurre la calunnia e la minaccia ex art. 611 cod.pen. alla stessa unitaria deliberazione che sottende la commissione dei delitti contro il patrimonio; ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili con condanna dei proponenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BORRUSO MIRKO nato a PALERMO il 27/03/1991 MARZOUK IVAN nato a PALERMO il 14/04/1987 avverso la sentenza del 10/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Palermo confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 22/1/2020, aveva dichiarato Borruso Mirko e Marzouk Ivan colpevoli del delitto di tentata rapina aggravata, furto con strappo, consumato e tentato, ricettazione nonché il solo Marzouk anche dei delitti ex artt. 368 e 611 cod.pen. Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse del Borruso denunzia il vizio di motivazione in ordine all'attendibilità del riconoscimento fotografico effettuato dalla p.o. Scarpello ( capo 4), reiterando genericamente doglianze già sottoposte a vaglio dalla Corte di merito e disattese con una motivazione priva di criticità logiche (pag. 10); i giudici d'appello hanno in particolare segnalato che il riconoscimento avvenne in termini di certezza da parte della vittima, sovrintendente della P.S. e responsabile della sezione investigativa di Commissariato Porta Nuova, professionalmente abituata alla memorizzazione di circostanze e caratteristiche fisiche dei soggetti d'interesse; considerato che il primo motivo proposto nell'interesse del Marzouk , che revoca in dubbio l'affermazione di responsabilità del ricorrente per la ricettazione della targa contestata al capo 5, è generico e ,comunque, manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale a pag 12 chiarito le ragioni che fondano il concorso con il Borruso nell'illecito con motivazione che è esente da manifeste illogicità; rilevato che il secondo motivo, che lamenta l'erronea valutazione della prova in relazione alla tentata rapina sub 1 ha carattere reiterativo e di merito, riproducendo doglianze ampiamente scrutinate dalla Corte territoriale (pag. 11), che ha radicalmente confutato la tesi difensiva del coinvolgimento nell'illecito di tale Gulino Francesco, muovendo dal positivo riconoscimento della p.o.
Costumati e ricostruendo in dettaglio la valenza indiziante dei contatti telefonici intercorsi con il coimputato Borruso mentre era in corso la perquisizione dell'abitazione di quest'ultimo; la difesa sollecita una rilettura del compendio indiziario preclusa in sede di legittimità a fronte di una motivazione che non mostra aporie e frizioni logiche; considerato che parimenti inammissibile risulta il terzo motivo che denunzia la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati contro il patrimonio per cui è condanna e le fattispecie contestate ai capi 6 e 7 della rubrica ( artt. 368 e 611 cod.pen.), avendo la sentenza impugnata reso sul punto ( pag.
14) una esaustiva motivazione che esclude la possibilità di ricondurre la calunnia e la minaccia ex art. 611 cod.pen. alla stessa unitaria deliberazione che sottende la commissione dei delitti contro il patrimonio; ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili con condanna dei proponenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 12 settembre 2023 Il Consigliere esten