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Ordinanza — n. 48655/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48655/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48655/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JOVANOVIC SASA nato il 26/07/1985 avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS; Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Caltanissetta confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 13/10/2021, aveva dichiarato Jovanovic Sasa colpevole dei delitti di danneggiamento e minaccia a p.u., condannandolo alla pena di giustizia. Rilevato che l'unico motivo proposto denunzia genericamente la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle risultanze probatorie acquisite in totale assenza di correlazione critica con la compiuta disamina effettuata dai giudici d'appello ( pagg. 1 e 2) e con l'esposizione delle ragioni poste a fondamento della reiezione dell'impugnazione difensiva in punto di responsabilità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 48655/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che l'unico motivo proposto denunzia genericamente la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle risultanze probatorie acquisite in totale assenza di correlazione critica con la compiuta disamina effettuata dai giudici d'appello ( pagg. 1 e 2) e con l'esposizione delle ragioni poste a fondamento della reiezione dell'impugnazione difensiva in punto di responsabilità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

Parole chiave

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difetto di motivazione allegazioni insufficientemente motivate fatture fittizie produzione di documenti finanziari scopi fiscali lacune probatorie
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JOVANOVIC SASA nato il 26/07/1985 avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Caltanissetta confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 13/10/2021, aveva dichiarato Jovanovic Sasa colpevole dei delitti di danneggiamento e minaccia a p.u., condannandolo alla pena di giustizia. Rilevato che l'unico motivo proposto denunzia genericamente la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle risultanze probatorie acquisite in totale assenza di correlazione critica con la compiuta disamina effettuata dai giudici d'appello ( pagg. 1 e 2) e con l'esposizione delle ragioni poste a fondamento della reiezione dell'impugnazione difensiva in punto di responsabilità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 12 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente