Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 48653/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48653/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48653/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL KARMI ABDEL-HAQ nato il 24/02/1989 avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS; Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Genova riformava parzialmente la decisione del locale Tribunale in data 27/10/2020 e, qualificato come furto monoaggravato il fatto ascritto al capo 3), ritenuta la equivalenza delle già applicate attenuanti generiche rispetto alle aggravanti contestate, rideterminava la pena inflitta a El Karmi Abdel-Haq per i delitti a suo carico ascritti e ritenuti. Rilevato che il primo motivo che lamenta il vizio di motivazione e l'erronea valutazione delle risultanze investigative in relazione all'addebito di furto pluriaggravato sub 1) ha carattere reiterativo, avendo la Corte territoriale a pag. 5 adeguatamente scrutinato i rilievi difensivi in questa sede riproposti, dando conto delle ragioni della loro reiezione con motivazione priva di criticità logiche; in particolare, i giudici d'appello hanno ribadito l'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla p.o. e spiegato le ragioni che contrastano la tesi accreditata dal prevenuto; considerato che il secondo motivo è declinato in fatto e connotato da genericità in quanto non si confronta criticamente con le considerazioni svolte dalla sentenza impugnata a pag. 6 in ordine alla giuridica insostenibilità dell'alternativa ricostruzione dell'episodio proposta dalla difesa ; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle 'spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48653/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che il primo motivo che lamenta il vizio di motivazione e l'erronea valutazione delle risultanze investigative in relazione all'addebito di furto pluriaggravato sub 1) ha carattere reiterativo, avendo la Corte territoriale a pag. 5 adeguatamente scrutinato i rilievi difensivi in questa sede riproposti, dando conto delle ragioni della loro reiezione con motivazione priva di criticità logiche; in particolare, i giudici d'appello hanno ribadito l'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla p.o. e spiegato le ragioni che contrastano la tesi accreditata dal prevenuto; considerato che il secondo motivo è declinato in fatto e connotato da genericità in quanto non si confronta criticamente con le considerazioni svolte dalla sentenza impugnata a pag. 6 in ordine alla giuridica insostenibilità dell'alternativa ricostruzione dell'episodio proposta dalla difesa ; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle 'spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

Parole chiave

Generato dall'IA
doppia punibilità altri capi d'accusa gravi addebiti penali censura dell'apprezzamento delle prove reiterazione di reati penali prove corroboranti
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL KARMI ABDEL-HAQ nato il 24/02/1989 avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Genova riformava parzialmente la decisione del locale Tribunale in data 27/10/2020 e, qualificato come furto monoaggravato il fatto ascritto al capo 3), ritenuta la equivalenza delle già applicate attenuanti generiche rispetto alle aggravanti contestate, rideterminava la pena inflitta a El Karmi Abdel-Haq per i delitti a suo carico ascritti e ritenuti. Rilevato che il primo motivo che lamenta il vizio di motivazione e l'erronea valutazione delle risultanze investigative in relazione all'addebito di furto pluriaggravato sub 1) ha carattere reiterativo, avendo la Corte territoriale a pag. 5 adeguatamente scrutinato i rilievi difensivi in questa sede riproposti, dando conto delle ragioni della loro reiezione con motivazione priva di criticità logiche; in particolare, i giudici d'appello hanno ribadito l'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla p.o. e spiegato le ragioni che contrastano la tesi accreditata dal prevenuto; considerato che il secondo motivo è declinato in fatto e connotato da genericità in quanto non si confronta criticamente con le considerazioni svolte dalla sentenza impugnata a pag. 6 in ordine alla giuridica insostenibilità dell'alternativa ricostruzione dell'episodio proposta dalla difesa ; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle 'spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 12 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Pres e