Ordinanza — n. 48653/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL KARMI ABDEL-HAQ nato il 24/02/1989 avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS; Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Genova riformava parzialmente la decisione del locale Tribunale in data 27/10/2020 e, qualificato come furto monoaggravato il fatto ascritto al capo 3), ritenuta la equivalenza delle già applicate attenuanti generiche rispetto alle aggravanti contestate, rideterminava la pena inflitta a El Karmi Abdel-Haq per i delitti a suo carico ascritti e ritenuti. Rilevato che il primo motivo che lamenta il vizio di motivazione e l'erronea valutazione delle risultanze investigative in relazione all'addebito di furto pluriaggravato sub 1) ha carattere reiterativo, avendo la Corte territoriale a pag. 5 adeguatamente scrutinato i rilievi difensivi in questa sede riproposti, dando conto delle ragioni della loro reiezione con motivazione priva di criticità logiche; in particolare, i giudici d'appello hanno ribadito l'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla p.o. e spiegato le ragioni che contrastano la tesi accreditata dal prevenuto; considerato che il secondo motivo è declinato in fatto e connotato da genericità in quanto non si confronta criticamente con le considerazioni svolte dalla sentenza impugnata a pag. 6 in ordine alla giuridica insostenibilità dell'alternativa ricostruzione dell'episodio proposta dalla difesa ; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle 'spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 48653/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che il primo motivo che lamenta il vizio di motivazione e l'erronea valutazione delle risultanze investigative in relazione all'addebito di furto pluriaggravato sub 1) ha carattere reiterativo, avendo la Corte territoriale a pag. 5 adeguatamente scrutinato i rilievi difensivi in questa sede riproposti, dando conto delle ragioni della loro reiezione con motivazione priva di criticità logiche; in particolare, i giudici d'appello hanno ribadito l'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla p.o. e spiegato le ragioni che contrastano la tesi accreditata dal prevenuto; considerato che il secondo motivo è declinato in fatto e connotato da genericità in quanto non si confronta criticamente con le considerazioni svolte dalla sentenza impugnata a pag. 6 in ordine alla giuridica insostenibilità dell'alternativa ricostruzione dell'episodio proposta dalla difesa ; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle 'spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL KARMI ABDEL-HAQ nato il 24/02/1989 avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Genova riformava parzialmente la decisione del locale Tribunale in data 27/10/2020 e, qualificato come furto monoaggravato il fatto ascritto al capo 3), ritenuta la equivalenza delle già applicate attenuanti generiche rispetto alle aggravanti contestate, rideterminava la pena inflitta a El Karmi Abdel-Haq per i delitti a suo carico ascritti e ritenuti. Rilevato che il primo motivo che lamenta il vizio di motivazione e l'erronea valutazione delle risultanze investigative in relazione all'addebito di furto pluriaggravato sub 1) ha carattere reiterativo, avendo la Corte territoriale a pag. 5 adeguatamente scrutinato i rilievi difensivi in questa sede riproposti, dando conto delle ragioni della loro reiezione con motivazione priva di criticità logiche; in particolare, i giudici d'appello hanno ribadito l'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla p.o. e spiegato le ragioni che contrastano la tesi accreditata dal prevenuto; considerato che il secondo motivo è declinato in fatto e connotato da genericità in quanto non si confronta criticamente con le considerazioni svolte dalla sentenza impugnata a pag. 6 in ordine alla giuridica insostenibilità dell'alternativa ricostruzione dell'episodio proposta dalla difesa ; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle 'spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 12 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Pres e