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Ordinanza — n. 48651/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48651/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48651/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LUCA SALVATORE nato a PALERMO il 04/11/1975 avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS; Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Palermo confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 3/2/2020, aveva dichiarato De Luca Salvatore colpevole del delitto di ricettazione, condannandolo alla pena di giustizia. Rilevato che l'unico motivo di ricorso che deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata qualificazione giuridica del fatto ex art. 712 cod.pen. reitera censure già scrutinate in sede di merito e disattese con adeguata motivazione che dà conto della sussistenza degli elementi costitutivi d'ordine materiale e psichico del delitto ex art. 648 cod.pen.; la sentenza impugnata, infatti, (pagg. 2/3) ha segnalato l'assenza di riscontri alla tesi difensiva di un acquisto in buona fede, facendo corretta applicazione dei principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di dolo di ricettazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

Regesto Legislator

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art. 712 cod.pen, art. 648 cod.pen; Ordinanza — n. 48651/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che l'unico motivo di ricorso che deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata qualificazione giuridica del fatto ex art. 712 cod.pen. reitera censure già scrutinate in sede di merito e disattese con adeguata motivazione che dà conto della sussistenza degli elementi costitutivi d'ordine materiale e psichico del delitto ex art. 648 cod.pen.; la sentenza impugnata, infatti, (pagg. 2/3) ha segnalato l'assenza di riscontri alla tesi difensiva di un acquisto in buona fede, facendo corretta applicazione dei principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di dolo di ricettazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

Parole chiave

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dolo determinante buona fede commercio elettronico circonvenzione illecita prova del dolo corruzione nell'esecuzione forzata

Disposizioni normative citate

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art. 712 cod.pen
Rilevato che l'unico motivo di ricorso che deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata qualificazione giuridica del fatto ex art. 712 cod.pen.
art. 648 cod.pen
reitera censure già scrutinate in sede di merito e disattese con adeguata motivazione che dà conto della sussistenza degli elementi costitutivi d'ordine materiale e psichico del delitto ex art. 648 cod.pen.; la sentenza impugnata, infatti, (pagg.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LUCA SALVATORE nato a PALERMO il 04/11/1975 avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Palermo confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 3/2/2020, aveva dichiarato De Luca Salvatore colpevole del delitto di ricettazione, condannandolo alla pena di giustizia. Rilevato che l'unico motivo di ricorso che deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata qualificazione giuridica del fatto ex art. 712 cod.pen. reitera censure già scrutinate in sede di merito e disattese con adeguata motivazione che dà conto della sussistenza degli elementi costitutivi d'ordine materiale e psichico del delitto ex art. 648 cod.pen.; la sentenza impugnata, infatti, (pagg. 2/3) ha segnalato l'assenza di riscontri alla tesi difensiva di un acquisto in buona fede, facendo corretta applicazione dei principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di dolo di ricettazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 12 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente