Ordinanza — n. 48648/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAKHDORA OMAR nato a NEGRAR DI VALPOLICELLA il 28/09/1995 avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS; Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Venezia confermava la decisione del Tribunale di Verona che, in data 26/10/2021, aveva dichiarato Lakhdora Omar colpevole del delitto di ricettazione, condannandolo alla pena di giustizia. Rilevato che il ricorso è del tutto generico, limitandosi alla indicazione dei supposti vizi senza alcuna illustrazione e sviluppo argomentativo delle censure, con conseguente violazione dell'art. 581 lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 48648/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che il ricorso è del tutto generico, limitandosi alla indicazione dei supposti vizi senza alcuna illustrazione e sviluppo argomentativo delle censure, con conseguente violazione dell'art. 581 lett.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAKHDORA OMAR nato a NEGRAR DI VALPOLICELLA il 28/09/1995 avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Venezia confermava la decisione del Tribunale di Verona che, in data 26/10/2021, aveva dichiarato Lakhdora Omar colpevole del delitto di ricettazione, condannandolo alla pena di giustizia. Rilevato che il ricorso è del tutto generico, limitandosi alla indicazione dei supposti vizi senza alcuna illustrazione e sviluppo argomentativo delle censure, con conseguente violazione dell'art. 581 lett.
d) cod.proc.pen. che prescrive a pena d'inammissibilità l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 12 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il PreOiente