Ordinanza — n. 48645/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOCCACCIARI VINCENZO nato a NAPOLI il 07/05/1992 avverso la sentenza del 18/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale in relazione all'affermazione di responsabilità, sono generici poiché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata) con motivazione pienamente adeguata e per nulla apparente, come sostenuto nel ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 48645/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 2 e 3 della sentenza impugnata) con motivazione pienamente adeguata e per nulla apparente, come sostenuto nel ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOCCACCIARI VINCENZO nato a NAPOLI il 07/05/1992 avverso la sentenza del 18/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale in relazione all'affermazione di responsabilità, sono generici poiché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata) con motivazione pienamente adeguata e per nulla apparente, come sostenuto nel ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così eciso in Roma, il 12/09/2023 Il Co sigliere