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Ordinanza — n. 48644/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48644/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48644/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROCAS IOAN VIRGIL nato il 19/10/1984 avverso l'ordinanza del 20/03/2023 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'illogicità dell'ordinanza di rigetto dell'istanza ex art. 666 cod. proc. pen. con riferimento alle modalità di accertamento della comprensione della lingua italiana da parte dello straniero alloglotta, è indeducibile poiché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti dalla difesa con l'istanza esecutiva di revoca dell'ordine di esecuzione e puntualmente disattesi dal Tribunale, in funzione di Giudice dell'Esecuzione, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2 dell'ordinanza impugnata in merito alla comprovata conoscenza della lingua italiana da parte del prevenuto); considerato che nella memoria inviata dal difensore non venfono evidenziati profili nuovi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 666 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 48644/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 666 cod. proc. pen. con riferimento alle modalità di accertamento della comprensione della lingua italiana da parte dello straniero alloglotta, è indeducibile poiché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti dalla difesa con l'istanza esecutiva di revoca dell'ordine di esecuzione e puntualmente disattesi dal Tribunale, in funzione di Giudice dell'Esecuzione, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2 dell'ordinanza impugnata in merito alla comprovata conoscenza della lingua italiana da parte del prevenuto); considerato che nella memoria inviata dal difensore non venfono evidenziati profili nuovi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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difficoltà linguistiche utilizzazione delle lingue competenze linguistiche grave deficienza del procedimento all'estero divieto di espulsione dei cittadini sospensione dell'ordine espulsione

Disposizioni normative citate

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art. 666 cod. proc. pen
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'illogicità dell'ordinanza di rigetto dell'istanza ex art. 666 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROCAS IOAN VIRGIL nato il 19/10/1984 avverso l'ordinanza del 20/03/2023 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'illogicità dell'ordinanza di rigetto dell'istanza ex art. 666 cod. proc. pen. con riferimento alle modalità di accertamento della comprensione della lingua italiana da parte dello straniero alloglotta, è indeducibile poiché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti dalla difesa con l'istanza esecutiva di revoca dell'ordine di esecuzione e puntualmente disattesi dal Tribunale, in funzione di Giudice dell'Esecuzione, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2 dell'ordinanza impugnata in merito alla comprovata conoscenza della lingua italiana da parte del prevenuto); considerato che nella memoria inviata dal difensore non venfono evidenziati profili nuovi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in 'oma, il 12/09/2023 I