Ordinanza — n. 48642/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IARitenuto che i motivi di ricorso, con cui tutti i ricorrenti contestano l'inutilizzabilità delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza in quanto acquisite in violazione del disposto degli artt. 354, 357, 360 cod. proc. pen., nonché la manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità degli imputati in forza dei riscontri acquisiti in asserita violazione di legge, sono indeducibili poiché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda, in particolar modo, pag. 4 della sentenza impugnata sulla piena utilizzabilità delle videoregistrazioni effettuate da privati con telecamere di sicurezza in ossequio all'art. 234 cod. proc. pen. e ancora pag. 4 sulla corretta valutazione del compendio probatorio gravante sui ricorrenti, pertinentemente valorizzato dalla Corte territoriale ai fini dell'affermazione di penale responsabilità in ordine ai reati loro contestati); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 234 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 48642/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 354, 357, 360 cod. proc. pen., nonché la manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità degli imputati in forza dei riscontri acquisiti in asserita violazione di legge, sono indeducibili poiché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda, in particolar modo, pag. 4 della sentenza impugnata sulla piena utilizzabilità delle videoregistrazioni effettuate da privati con telecamere di sicurezza in ossequio all'art. 234 cod. proc. pen. e ancora pag. 4 sulla corretta valutazione del compendio probatorio gravante sui ricorrenti, pertinentemente valorizzato dalla Corte territoriale ai fini dell'affermazione di penale responsabilità in ordine ai reati loro contestati); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DEBARRE VLADIMIRO nato a PIOVE DI SACCO il 25/11/1966 UCCI PATRIZIA nato a APICE il 11/07/1965 DE BARRE ZAIRA nato a MODENA il 14/10/1990 DEBARRE AIDA (ALIAS DE BARRE AIDA) nato a MADDALONI il 11/12/1985 avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che i motivi di ricorso, con cui tutti i ricorrenti contestano l'inutilizzabilità delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza in quanto acquisite in violazione del disposto degli artt. 354, 357, 360 cod. proc. pen., nonché la manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità degli imputati in forza dei riscontri acquisiti in asserita violazione di legge, sono indeducibili poiché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda, in particolar modo, pag. 4 della sentenza impugnata sulla piena utilizzabilità delle videoregistrazioni effettuate da privati con telecamere di sicurezza in ossequio all'art. 234 cod. proc. pen. e ancora pag. 4 sulla corretta valutazione del compendio probatorio gravante sui ricorrenti, pertinentemente valorizzato dalla Corte territoriale ai fini dell'affermazione di penale responsabilità in ordine ai reati loro contestati); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così cfrciso in Roma, il 12/09/2023 Il C