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Ordinanza — n. 48638/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48638/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48638/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STELLA UGO nato a FOGGIA il 27/09/1988 avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge per erronea applicazione della legge penale e per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza in ordine al mancato riconoscimento del difetto di querela e della condizione di procedibilità, è indeducibile poiché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata in ordine alla validità della querela sporta e alla conseguente valida esistenza della condizione di procedibilità prescritta dalla legge); la decisione sul punto, peraltro, costituisce una valutazione di fatto che esula dal perimetro del giudizio di legittimità, se non omessa, contraddittoria o manifestamente illogica; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 48638/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 4 e 5 della sentenza impugnata in ordine alla validità della querela sporta e alla conseguente valida esistenza della condizione di procedibilità prescritta dalla legge); la decisione sul punto, peraltro, costituisce una valutazione di fatto che esula dal perimetro del giudizio di legittimità, se non omessa, contraddittoria o manifestamente illogica; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali censure procedurali procedura di ricusazione motivi di cassazione esame della domanda d'asilo eccezione di incostituzionalità
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STELLA UGO nato a FOGGIA il 27/09/1988 avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge per erronea applicazione della legge penale e per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza in ordine al mancato riconoscimento del difetto di querela e della condizione di procedibilità, è indeducibile poiché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata in ordine alla validità della querela sporta e alla conseguente valida esistenza della condizione di procedibilità prescritta dalla legge); la decisione sul punto, peraltro, costituisce una valutazione di fatto che esula dal perimetro del giudizio di legittimità, se non omessa, contraddittoria o manifestamente illogica; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così eciso in Roma, il 12/09/2023 Il C n