Ordinanza — n. 48636/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAMINT MARIAN nato il 16/06/1985 avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS; Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Bologna confermava la decisione del Tribunale di Reggio nell'Emilia che, in data 17/11/2016, aveva dichiarato Pamint Marian colpevole del delitto di ricettazione aggravata, condannandolo alla pena di giustizia. Rilevato che la censura relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata, avendo la Corte territoriale disatteso la richiesta difensiva con motivazione ampia e persuasiva, richiamando in senso ostativo l'assenza di elementi positivamente valutabili a tal fine, la negativa prognosi personologica desumibile dai precedenti, l'assenza di segni di resipiscenza, con giudizio che si sottrae a censura in quanto congruamente giustificato (pag. 2); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 48636/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che la censura relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata, avendo la Corte territoriale disatteso la richiesta difensiva con motivazione ampia e persuasiva, richiamando in senso ostativo l'assenza di elementi positivamente valutabili a tal fine, la negativa prognosi personologica desumibile dai precedenti, l'assenza di segni di resipiscenza, con giudizio che si sottrae a censura in quanto congruamente giustificato (pag. 2); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAMINT MARIAN nato il 16/06/1985 avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Bologna confermava la decisione del Tribunale di Reggio nell'Emilia che, in data 17/11/2016, aveva dichiarato Pamint Marian colpevole del delitto di ricettazione aggravata, condannandolo alla pena di giustizia. Rilevato che la censura relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata, avendo la Corte territoriale disatteso la richiesta difensiva con motivazione ampia e persuasiva, richiamando in senso ostativo l'assenza di elementi positivamente valutabili a tal fine, la negativa prognosi personologica desumibile dai precedenti, l'assenza di segni di resipiscenza, con giudizio che si sottrae a censura in quanto congruamente giustificato (pag. 2); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 12 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente