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Ordinanza — n. 48636/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48636/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48636/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAMINT MARIAN nato il 16/06/1985 avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS; Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Bologna confermava la decisione del Tribunale di Reggio nell'Emilia che, in data 17/11/2016, aveva dichiarato Pamint Marian colpevole del delitto di ricettazione aggravata, condannandolo alla pena di giustizia. Rilevato che la censura relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata, avendo la Corte territoriale disatteso la richiesta difensiva con motivazione ampia e persuasiva, richiamando in senso ostativo l'assenza di elementi positivamente valutabili a tal fine, la negativa prognosi personologica desumibile dai precedenti, l'assenza di segni di resipiscenza, con giudizio che si sottrae a censura in quanto congruamente giustificato (pag. 2); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 48636/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che la censura relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata, avendo la Corte territoriale disatteso la richiesta difensiva con motivazione ampia e persuasiva, richiamando in senso ostativo l'assenza di elementi positivamente valutabili a tal fine, la negativa prognosi personologica desumibile dai precedenti, l'assenza di segni di resipiscenza, con giudizio che si sottrae a censura in quanto congruamente giustificato (pag. 2); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

Parole chiave

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motivazione del mutamento giurisprudenza attenuazione della pena motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate revisione in materia penale motivazione inadeguata delle censure costituzionali
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAMINT MARIAN nato il 16/06/1985 avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Bologna confermava la decisione del Tribunale di Reggio nell'Emilia che, in data 17/11/2016, aveva dichiarato Pamint Marian colpevole del delitto di ricettazione aggravata, condannandolo alla pena di giustizia. Rilevato che la censura relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata, avendo la Corte territoriale disatteso la richiesta difensiva con motivazione ampia e persuasiva, richiamando in senso ostativo l'assenza di elementi positivamente valutabili a tal fine, la negativa prognosi personologica desumibile dai precedenti, l'assenza di segni di resipiscenza, con giudizio che si sottrae a censura in quanto congruamente giustificato (pag. 2); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 12 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente