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Ordinanza — n. 48634/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48634/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48634/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORETTI ANTONIO nato a AVELLINO il 22/07/1973 avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione all'art. 62 n. 4 cod. pen., è indeducibile poiché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata sul motivato diniego inerente all'invocata circostanza attenuare); né si può ritenere manifestamente illogica (e non semplicemente illogica, come indicato nel ricorso) la valutazione di non particolare modestia del valore ricavabile dalla refurtiva, in particolare con riferimento agli apparecchi tecnologici rinvenuti nella disponibilità dell'imputato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 48634/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 62 n. 4 cod. pen., è indeducibile poiché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata sul motivato diniego inerente all'invocata circostanza attenuare); né si può ritenere manifestamente illogica (e non semplicemente illogica, come indicato nel ricorso) la valutazione di non particolare modestia del valore ricavabile dalla refurtiva, in particolare con riferimento agli apparecchi tecnologici rinvenuti nella disponibilità dell'imputato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali cognizione del ricorso per cassazione eccezione al diritto d’autore spese per i mezzi ausiliari revisione limitata restrizioni e diritti di proprietà intellettuale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORETTI ANTONIO nato a AVELLINO il 22/07/1973 avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione all'art. 62 n. 4 cod. pen., è indeducibile poiché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata sul motivato diniego inerente all'invocata circostanza attenuare); né si può ritenere manifestamente illogica (e non semplicemente illogica, come indicato nel ricorso) la valutazione di non particolare modestia del valore ricavabile dalla refurtiva, in particolare con riferimento agli apparecchi tecnologici rinvenuti nella disponibilità dell'imputato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12/09/2023 Il ns