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Ordinanza — n. 48633/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48633/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48633/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARGENTINI FABIANA nato a REGGIO NELL'EMILIA il 19/11/1973 avverso la sentenza del 30/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS; Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Bologna confermava la decisione del Tribunale di Modena che, in data 1/12/2020, aveva dichiarato Argentini Fabiana colpevole del delitto ex art. 493ter cod.pen., condannandola alla pena di giustizia e al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita. Con l'unico motivo dedotto il difensore lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'individuazione fotografica eseguita dalle testi Gorni e Chirico e dal Mar. Lombardi, attestando i propri rilievi su generiche affermazioni circa la fallacia del mezzo di ricerca della prova e sostenendone l'inaffidabilità senza un puntuale confronto critico con la motivazione rassegnata dalla Corte di merito alle pagg. 3-5 della sentenza impugnata; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili dì colpa ravvisabili nella sua determinazione.

Regesto Legislator

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art. 493ter cod.pen; Ordinanza — n. 48633/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 493ter cod.pen., condannandola alla pena di giustizia e al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita. Con l'unico motivo dedotto il difensore lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'individuazione fotografica eseguita dalle testi Gorni e Chirico e dal Mar. Lombardi, attestando i propri rilievi su generiche affermazioni circa la fallacia del mezzo di ricerca della prova e sostenendone l'inaffidabilità senza un puntuale confronto critico con la motivazione rassegnata dalla Corte di merito alle pagg. 3-5 della sentenza impugnata; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili dì colpa ravvisabili nella sua determinazione.

Parole chiave

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abuso di carte-chèques esame e criteri di identificazione credito documentario offesa al credito carenza di credibilità oggettiva esame grafologico

Disposizioni normative citate

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art. 493ter cod.pen
Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Bologna confermava la decisione del Tribunale di Modena che, in data 1/12/2020, aveva dichiarato Argentini Fabiana colpevole del delitto ex art. 493ter cod.pen., condannandola alla pena di giustizia e al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARGENTINI FABIANA nato a REGGIO NELL'EMILIA il 19/11/1973 avverso la sentenza del 30/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Bologna confermava la decisione del Tribunale di Modena che, in data 1/12/2020, aveva dichiarato Argentini Fabiana colpevole del delitto ex art. 493ter cod.pen., condannandola alla pena di giustizia e al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita. Con l'unico motivo dedotto il difensore lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'individuazione fotografica eseguita dalle testi Gorni e Chirico e dal Mar. Lombardi, attestando i propri rilievi su generiche affermazioni circa la fallacia del mezzo di ricerca della prova e sostenendone l'inaffidabilità senza un puntuale confronto critico con la motivazione rassegnata dalla Corte di merito alle pagg. 3-5 della sentenza impugnata; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili dì colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 12 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente