Ordinanza — n. 48633/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARGENTINI FABIANA nato a REGGIO NELL'EMILIA il 19/11/1973 avverso la sentenza del 30/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS; Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Bologna confermava la decisione del Tribunale di Modena che, in data 1/12/2020, aveva dichiarato Argentini Fabiana colpevole del delitto ex art. 493ter cod.pen., condannandola alla pena di giustizia e al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita. Con l'unico motivo dedotto il difensore lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'individuazione fotografica eseguita dalle testi Gorni e Chirico e dal Mar. Lombardi, attestando i propri rilievi su generiche affermazioni circa la fallacia del mezzo di ricerca della prova e sostenendone l'inaffidabilità senza un puntuale confronto critico con la motivazione rassegnata dalla Corte di merito alle pagg. 3-5 della sentenza impugnata; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili dì colpa ravvisabili nella sua determinazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 493ter cod.pen; Ordinanza — n. 48633/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 493ter cod.pen., condannandola alla pena di giustizia e al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita. Con l'unico motivo dedotto il difensore lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'individuazione fotografica eseguita dalle testi Gorni e Chirico e dal Mar. Lombardi, attestando i propri rilievi su generiche affermazioni circa la fallacia del mezzo di ricerca della prova e sostenendone l'inaffidabilità senza un puntuale confronto critico con la motivazione rassegnata dalla Corte di merito alle pagg. 3-5 della sentenza impugnata; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili dì colpa ravvisabili nella sua determinazione.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARGENTINI FABIANA nato a REGGIO NELL'EMILIA il 19/11/1973 avverso la sentenza del 30/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Bologna confermava la decisione del Tribunale di Modena che, in data 1/12/2020, aveva dichiarato Argentini Fabiana colpevole del delitto ex art. 493ter cod.pen., condannandola alla pena di giustizia e al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita. Con l'unico motivo dedotto il difensore lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'individuazione fotografica eseguita dalle testi Gorni e Chirico e dal Mar. Lombardi, attestando i propri rilievi su generiche affermazioni circa la fallacia del mezzo di ricerca della prova e sostenendone l'inaffidabilità senza un puntuale confronto critico con la motivazione rassegnata dalla Corte di merito alle pagg. 3-5 della sentenza impugnata; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili dì colpa ravvisabili nella sua determinazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 12 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente