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Ordinanza — n. 48630/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation and excessive penalty discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48630/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting arguments that the lower court failed to acquit the defendant or explain the excessive sentence. The appellant's claims were deemed mere complaints lacking specific argumentation, merely reiterating points already dismissed by the Court of Appeal. The court ruled that factual evaluation belongs exclusively to the trial judge and that sentencing discretion is protected under established legal principles.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 132, 133 cod. pen.: The Court of Cassation lacks power to re-evaluate factual elements; appeals based on mere complaints without specific argumentation are inadmissible, and sentencing discretion remains with the trial judge.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific argumentation sentencing discretion factual evaluation power reiteration of dismissed points motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivazione del mutamento giurisprudenza

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAIDI HAYDER nato il 19/10/1989 avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la carenza e l'illogicità della motivazione per la mancata assoluzione dell'imputato in ordine ai reati ascrittigli, è indeducibile poiché fondato su profili che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata); tenuto conto, peraltro, che il predetto motivo è costituto da mere doglianze in punto di fatto, tendenti ad ottenere un'inammissibile ricostruzione della vicenda mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudici di merito, i quali, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, hanno già esplicitato le ragioni del proprio convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 2 e ss. della sentenza); osservato che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta l'omessa motivazione in ordine all'eccessività della pena inflitta, è manifestamente infondato poiché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena (anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base) rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi e/o rilevanti (si vedano, in particolare pag. 3 e 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 09/2023