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Ordinanza — n. 48626/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48626/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48626/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAPUANO ANNA nato a NAPOLI il 25/06/1982 avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Ritenuto che i motivi di ricorso sono indeducibili poiché fondati su profili che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 10 e 11 della sentenza impugnata in relazione alla tempestività della querela; pg.12 in relazione al materiale probatorio ed alla mancata audizione della persona offesa e citazione dei testi indicati dalla difesa; pg.12 in ordine alle ragioni di diniego delle generiche); tenuto conto peraltro che i predetti motivi sono prevalentemente costituti da mere doglianze in punto di fatto, tendenti ad ottenere un'inammissibile ricostruzione della vicenda mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; osservato che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 48626/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); dato atto che è stata depositata memoria con cui si insiste per l'accoglimento del ricorso ripetendo argomenti difensivi già formulati ma senza aggiunger alcuna novità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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procedure di ricorso esame nel merito asserzione difendibile legittimazione a ricorrere azione di contestazione motivi di revisione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAPUANO ANNA nato a NAPOLI il 25/06/1982 avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che i motivi di ricorso sono indeducibili poiché fondati su profili che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 10 e 11 della sentenza impugnata in relazione alla tempestività della querela; pg.12 in relazione al materiale probatorio ed alla mancata audizione della persona offesa e citazione dei testi indicati dalla difesa; pg.12 in ordine alle ragioni di diniego delle generiche); tenuto conto peraltro che i predetti motivi sono prevalentemente costituti da mere doglianze in punto di fatto, tendenti ad ottenere un'inammissibile ricostruzione della vicenda mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; osservato che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); dato atto che è stata depositata memoria con cui si insiste per l'accoglimento del ricorso ripetendo argomenti difensivi già formulati ma senza aggiunger alcuna novità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,