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Ordinanza — n. 48625/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48625/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48625/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOTTIGLIERI FERNANDO nato a SALERNO il 30/05/1966 avverso la sentenza del 08/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS; Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Bologna confermava la decisione del Tribunale di Modena che, in data 22/3/2021, aveva dichiarato Bottiglieri Fernando colpevole del delitto di danneggiamento aggravato e continuato, condannandolo alla pena di giustizia. -Rilevato che il difensore con l'unico motivo dedotto lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio irrogato, facendo leva su argomenti generici ed aspecifici, privi di correlazione con le considerazioni, logiche e puntuali, sviluppate dalla Corte territoriale a sostegno dell'impossibilità di accedere all'invocata mitigazione, attesa la ritenuta recidiva qualificata e le già concesse attenuanti generiche nonché la negativa prognosi personologica che attinge il ricorrente; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 48625/2023 — snpen · Corte di Cassazione: -Rilevato che il difensore con l'unico motivo dedotto lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio irrogato, facendo leva su argomenti generici ed aspecifici, privi di correlazione con le considerazioni, logiche e puntuali, sviluppate dalla Corte territoriale a sostegno dell'impossibilità di accedere all'invocata mitigazione, attesa la ritenuta recidiva qualificata e le già concesse attenuanti generiche nonché la negativa prognosi personologica che attinge il ricorrente; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione aggravamento della pena azione civile revisione della sentenza penale ricorso per risarcimento danni riscossione di pene pecuniarie
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOTTIGLIERI FERNANDO nato a SALERNO il 30/05/1966 avverso la sentenza del 08/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Bologna confermava la decisione del Tribunale di Modena che, in data 22/3/2021, aveva dichiarato Bottiglieri Fernando colpevole del delitto di danneggiamento aggravato e continuato, condannandolo alla pena di giustizia. -Rilevato che il difensore con l'unico motivo dedotto lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio irrogato, facendo leva su argomenti generici ed aspecifici, privi di correlazione con le considerazioni, logiche e puntuali, sviluppate dalla Corte territoriale a sostegno dell'impossibilità di accedere all'invocata mitigazione, attesa la ritenuta recidiva qualificata e le già concesse attenuanti generiche nonché la negativa prognosi personologica che attinge il ricorrente; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 12 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente