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Ordinanza — n. 48624/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48624/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48624/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRETTI MIRKO nato a CASTELNOVO NE MONTI il 21/10/1973 avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS; Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Bologna confermava la decisione del Tribunale di Reggio Emilia che, in data 22/12/2020, aveva dichiarato Ferretti Mirko responsabile del delitto di indebito utilizzo di una carta di credito di provenienza furtiva, condannandolo alla pena di giustizia. -Rilevato che il difensore con l'unico motivo dedotto lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'applicazione della recidiva ex art. 99 comma 4 cod.pen. facendo leva su argomenti generici, privi di correlazione critica con la motivazione rassegnata dalla sentenza impugnata (pag. 5), la quale ha congruamente argomentato la continuità della biografia criminale del prevenuto, reputando il delitto a giudizio manifestazione di accresciuta pericolosità con giudizio non suscettibile di rivisitazione in questa sede; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

Regesto Legislator

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art. 99 comma 4 cod.pen; Ordinanza — n. 48624/2023 — snpen · Corte di Cassazione: -Rilevato che il difensore con l'unico motivo dedotto lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'applicazione della recidiva ex art. 99 comma 4 cod.pen. facendo leva su argomenti generici, privi di correlazione critica con la motivazione rassegnata dalla sentenza impugnata (pag. 5), la quale ha congruamente argomentato la continuità della biografia criminale del prevenuto, reputando il delitto a giudizio manifestazione di accresciuta pericolosità con giudizio non suscettibile di rivisitazione in questa sede; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione precedenti penali rilevanti offesa al credito riesame dell'entità pena altri capi d'accusa motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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art. 99 comma 4 cod.pen
-Rilevato che il difensore con l'unico motivo dedotto lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'applicazione della recidiva ex art. 99 comma 4 cod.pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRETTI MIRKO nato a CASTELNOVO NE MONTI il 21/10/1973 avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Bologna confermava la decisione del Tribunale di Reggio Emilia che, in data 22/12/2020, aveva dichiarato Ferretti Mirko responsabile del delitto di indebito utilizzo di una carta di credito di provenienza furtiva, condannandolo alla pena di giustizia. -Rilevato che il difensore con l'unico motivo dedotto lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'applicazione della recidiva ex art. 99 comma 4 cod.pen. facendo leva su argomenti generici, privi di correlazione critica con la motivazione rassegnata dalla sentenza impugnata (pag. 5), la quale ha congruamente argomentato la continuità della biografia criminale del prevenuto, reputando il delitto a giudizio manifestazione di accresciuta pericolosità con giudizio non suscettibile di rivisitazione in questa sede; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 12 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Pre," ente