Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 48622/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48622/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48622/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AIMAN AHMED nato il 11/09/1983 avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS; Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Bologna confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 29/5/2017, aveva dichiarato Aiman Ahmed colpevole del delitto di ricettazione di un ciclomotore, condannandolo alla pena di giustizia. -Rilevato che il difensore con l'unico motivo dedotto lamenta il vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità del prevenuto, articolando rilievi generici e in fatto che non si confrontano dialetticamente con gli argomenti reiettivi spesi dalla sentenza impugnata (pagg. 2/3), la quale ha dato logico conto delle circostanze da cui ha desunto la consapevolezza del prevenuto circa la provenienza illecita del mezzo, confutando la contraria prospettazione difensiva in questa sede riproposta; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48622/2023 — snpen · Corte di Cassazione: -Rilevato che il difensore con l'unico motivo dedotto lamenta il vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità del prevenuto, articolando rilievi generici e in fatto che non si confrontano dialetticamente con gli argomenti reiettivi spesi dalla sentenza impugnata (pagg. 2/3), la quale ha dato logico conto delle circostanze da cui ha desunto la consapevolezza del prevenuto circa la provenienza illecita del mezzo, confutando la contraria prospettazione difensiva in questa sede riproposta; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

Parole chiave

Generato dall'IA
difetto di motivazione dubbio circa il carattere di infrazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali ricorso per inadempienza causa legittima eccezione di illegalità
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AIMAN AHMED nato il 11/09/1983 avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Bologna confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 29/5/2017, aveva dichiarato Aiman Ahmed colpevole del delitto di ricettazione di un ciclomotore, condannandolo alla pena di giustizia. -Rilevato che il difensore con l'unico motivo dedotto lamenta il vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità del prevenuto, articolando rilievi generici e in fatto che non si confrontano dialetticamente con gli argomenti reiettivi spesi dalla sentenza impugnata (pagg. 2/3), la quale ha dato logico conto delle circostanze da cui ha desunto la consapevolezza del prevenuto circa la provenienza illecita del mezzo, confutando la contraria prospettazione difensiva in questa sede riproposta; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 12 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Preydente